Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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Art. 22 Modifica della notifica o della designazione
(art. 14 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LProdC)
1 Se accerta o viene informato che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 19 o non adempie i suoi obblighi, l'UFCL adotta le misure necessarie; il capitolo 3 dell'OAccD si applica per analogia.
2 Se del caso, l'UFCL limita, sospende o ritira la notifica. Nel farlo, tiene conto della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'organismo notificato.
3 In caso di ritiro, limitazione o sospensione della designazione, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'UFCL adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo:
a. siano evase da un altro organismo notificato; oppure
b. siano messe a disposizione delle autorità notificanti estere responsabili e delle autorità di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Art. 23 Contestazione della competenza degli organismi notificati
(art. 14 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LProdC)
1 L'UFCL indaga su tutti i casi nei quali viene a conoscenza che vi sono dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto costante da parte dell'organismo notificato dei requisiti cui è soggetto e delle responsabilità che gli incombono.
2 Per la verifica di un organismo notificato estero si applicano le pertinenti disposizioni dell’ARR.
Art. 24 Obblighi degli organismi notificati
(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)
1 Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in conformità con i sistemi applicabili di cui agli articoli 3-6.
2 I medesimi organismi notificati che svolgono compiti di cui al capoverso 1 valutano e verificano al contempo le indicazioni che il fabbricante riprende nella dichiarazione di prestazione conformemente all'articolo 7.
3 Gli organismi notificati effettuano le valutazioni e le verifiche di cui ai capoversi 1 e 2 in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante e in misura proporzionata. Vanno evitati oneri eccessivi agli operatori economici.
4 Se, nel corso dell'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato o quest'ultimo non rispetta i livelli di soglia, i livelli di prestazione e le classi di prestazione da indicare nella dichiarazione di prestazione, esso non rilascia alcun certificato e invita il fabbricante ad adottare le misure correttive appropriate.
5 Se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che il prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo o che il prodotto da costruzione non soddisfa i