Avamprogetto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine

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livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione da indicare nella dichiarazione di prestazione, se necessario sospende o ritira il certificato e invita il fabbricante ad adottare misure correttive appropriate.

6 In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.

Art. 25 Filiali e subappaltatori di organismi notificati

(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)

1 Un organismo notificato può assegnare a un subappaltatore o trasferire a una filiale attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione se il cliente lo consente.

2 Se un organismo notificato assegna un compito, garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all'articolo 19 e informa l'UFCL di conseguenza.

3 L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti.

4 L'organismo notificato tiene a disposizione dell'UFCL i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche di ogni subappaltatore o della filiale e i compiti svolti da questi ultimi a norma dell'allegato 2.

Art. 26 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo

notificato

(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)

1 Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato 2 per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3:

a. negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante; oppure

b. con l'autorizzazione preventiva del fabbricante, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.

2 Gli organismi notificati che operano al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate, devono esservi specificamente autorizzati dall'organismo d'accreditamento svizzero.

3 Prima di effettuare le prove, l'organismo notificato verifica se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valuta se:

a. l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni;

b. la qualità dei risultati delle prove è garantita.

Art. 27 Obbligo d'informazione per gli organismi notificati

(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)

1 Gli organismi notificati informano l'UFCL: