Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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2 L'UFCL tiene sul suo sito Internet un elenco aggiornato degli atti legislativi federali con livelli di soglia che definiscono le prestazioni dei prodotti da costruzione da provare in relazione alle caratteristiche essenziali.
3 Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione e facendo riferimento alle specifiche tecniche armonizzate, l'UFCL designa i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione che il fabbricante deve rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali per la sicurezza di un prodotto da costruzione. Esso pubblica a tale scopo nel Foglio federale un elenco, aggiornandolo regolarmente.
Art. 3 Procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione
(art. 5 LProdC)
1 La procedura di valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali vengono effettuate secondo uno dei sistemi contenuti nell'allegato 2 numero 1.
2 Previa consultazione della SECO, l'UFCL designa gli atti normativi internazionali che definiscono quali sistemi vanno applicati a quale prodotto da costruzione o a quale famiglia di prodotti da costruzione o a una caratteristica essenziale.
Art. 4 Procedure semplificate per determinare il prodotto-tipo
(art. 5 cpv. 4 LProdC)
1 In conformità con la specifica tecnica armonizzata designata applicabile o con l'atto normativo internazionale designato applicabile secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b LProdC, un fabbricante, riguardo a una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che immette in commercio, può dichiarare senza ulteriore esame o calcolo che il prodotto corrisponde a un dato livello o a una data classe di prestazione.
2 Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova ottenuti per un altro prodotto, o su parte di essi, se:
a. il suo prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;
b. il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto-tipo dell'altro prodotto da costruzione già fabbricato il cui fabbricante ha sottoposto a prove in conformità con la medesima norma tecnica armonizzata designata; e
c. ha l'autorizzazione dell'altro fabbricante di usare tali risultati di prova.
3 In un caso di cui al capoverso 2 l'altro fabbricante rimane responsabile dell'esattez-
za, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.
4 Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova dell'insieme o del componente a lui forniti, o su parte di essi, se:
a. il suo prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata designata;