Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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3 I metodi e i criteri esistenti per valutare la prestazione del prodotto da costruzione in relazione a talune sue caratteristiche possono essere integrati quali parti dell'EAD. Ciò si applica anche a metodi e criteri fissati:
a. in altre specifiche tecniche armonizzate;
b. in orientamenti per benestare tecnici europei ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 LProdC6; oppure
c. in benestare tecnici europei rilasciati prima del 1° luglio 2013.
Art. 17 Designazione dei documenti per la valutazione europea
(art. 13 cpv. 1 LProdC)
1 L'UFCL designa nel Foglio federale, aggiornando regolarmente questo elenco, il titolo degli EAD e l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.
2 Alla data di designazione degli EAD, i TAB domiciliati in Svizzera sono tenuti a non rilasciare più benestare tecnici nazionali o valutazioni tecniche comparabili nel settore degli EAD designati.
Art. 18 Valutazione tecnica europea
(art. 12 cpv. 4 LProdC)
Un'ETA contiene:
a. la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, riguardante le caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB pertinente per l'uso previsto dichiarato;
b. i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Sezione 4: Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti .....................
Art. 19 Requisiti per gli organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di
parte terza
(art. 14 cpv. 3 lett. a LProdC)
1 Per poter essere designato e notificato, un organismo deve adempiere i requisiti dell'allegato 4.
2 Si applica inoltre, per analogia, l'articolo 25 capoversi 1 e 4 dell'ordinanza del 17 giugno 19967 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD).
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