Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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Art. 20 Procedura
(art. 14 cpv. 3 lett. b LProdC)
1 Un organismo domiciliato in Svizzera che intende ottenere l'autorizzazione a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, presenta all'UFCL una domanda di designazione ai fini della notifica.
2 La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e delle procedure di valutazione o verifica per le quali l'organismo dichiara di essere competente.
3 Per poter essere designato, l'organismo richiedente, per le attività e le procedure di cui al capoverso 2, deve provare, basandosi su un accreditamento ai sensi dell'O-AccD, di soddisfare i requisiti dell'articolo 19.
4 Alla procedura di designazione vanno applicate, per analogia, le disposizioni sulla designazione degli articoli 26-37 OAccD.
5 La procedura di notifica è retta dalle disposizioni sulla designazione dell’ARR.
6 Una designazione contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata e le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente.
7 Il riferimento a una specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto se l'organismo da notificare svolgerà compiti di cui al capoverso 1 in uno dei seguenti settori:
a. reazione al fuoco;
b. resistenza al fuoco;
c. comportamento in caso d'incendio esterno;
d. assorbimento del rumore;
e. emissioni di sostanze pericolose.
Art. 21 Presunzione di conformità
(art. 14 cpv. 3 LProdC)
1 Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, che dimostra di soddisfare i criteri delle norme di accreditamento armonizzate internazionali applicabili di cui al capoverso 2, o parti di essi, si presume che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, purché le norme di accreditamento armonizzate applicabili prevedano tali requisiti.
2 Quali norme di accreditamento armonizzate di cui al capoverso 1 si applicano:
a. per organismi di certificazione del prodotto (allegato 2 numero 2.1) e per organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (allegato 2 numero 2.2): allegato 2 lettera f OAccD;
b. per laboratori di prova (allegato 2 numero 2.3): allegato 2 lettera a OAccD.