Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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cui il fabbricante intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione.
4 Se per un prodotto da costruzione è stata rilasciata una valutazione tecnica europea («European Technical Assessment»; ETA), la prestazione del prodotto in questione va dichiarata, espressa in livelli o classi o in una descrizione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente ETA.
5 La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato 3.
Art. 8 Fornitura della dichiarazione di prestazione
(art. 7 cpv. 6 LProdC)
1 Per ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato deve essere fornita una dichiarazione di prestazione, in forma cartacea o elettronica.
2 Se un lotto dello stesso prodotto è fornito a un utilizzatore, esso deve essere accompagnato soltanto da un esemplare.
3 La dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web se è garantito che vi rimanga a disposizione almeno per dieci anni dall'immissione in commercio del prodotto.
4 Se un utilizzatore lo esige, gli deve essere fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.
5 L'UFCL può fissare le modalità tecniche della fornitura della dichiarazione di prestazione su supporto elettronico.
6 La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale o in inglese.
Sezione 2: Prescrizioni per gli operatori economici .....................
Art. 9 Prescrizioni per i fabbricanti
(art. 9 cpv. 1 LProdC)
1 Come base della dichiarazione di prestazione, il fabbricante redige una documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti, relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
2 Se non è redatta una dichiarazione di prestazione, i seguenti obblighi del fabbricante si applicano per analogia.
3 Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni dall'immissione in commercio del prodotto da costruzione. Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL designa quegli atti normativi internazionali che prevedono un termine divergente per famiglie di prodotti da costruzione. Lo stesso vale per gli atti normativi internazionali che portano a un adeguamento del termine di cui all'articolo 9 capoverso 3 LProdC.