Avamprogetto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine

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sul mercato, esamina i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di prodotti e, se del caso, tiene un registro degli stessi. Tiene al corrente i distributori di tali controlli.

8 Per il periodo di cui all'articolo 9 capoverso 3, l'importatore tiene una dichiarazione di prestazione a disposizione del competente organo di vigilanza del mercato e garantisce che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale organo.

9 L'articolo 9 capoversi 9 e 10 si applica per analogia all'importatore.

10 Se non è redatta una dichiarazione di prestazione, i precedenti obblighi dell'importatore si applicano per analogia.

Art. 11 Prescrizioni per i mandatari

(art. 9 cpv. 1 LProdC)

1 Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

2 Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Nel mandato sono trasferiti al mandatario almeno i seguenti compiti:

a. il mandatario tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione degli organi di vigilanza del mercato per il periodo stabilito all'articolo 9 capoverso 9 dall'immissione in commercio del prodotto da costruzione;

b. su richiesta degli organi di vigilanza del mercato, il mandatario fornisce loro tutte le informazioni e tutti i documenti che sono necessari per provare che il prodotto da costruzione è conforme alla dichiarazione di prestazione e soddisfa gli altri requisiti della LProdC e della presente ordinanza.

c. su richiesta degli organi di vigilanza del mercato, il mandatario collabora con essi a tutte le misure prese per prevenire i pericoli che possono presentare prodotti da costruzione, sempre che le misure facciano parte dei compiti specificati nel mandato del mandatario.

3 La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.

Art. 12 Prescrizioni per i distributori

(art. 9 cpv. 1 LProdC)

1 Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, il distributore si assicura che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti dalla presente ordinanza. Per le informazioni sulla sicurezza, si applica per analogia l'articolo 9 capoversi 7 e 8. Il distributore si assicura altresì che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 9 capoversi 5 e 6 e all'articolo 10 capoverso 4.

2 Se ritiene o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non è conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponde ad altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, il distributore mette il prodotto da costruzione a disposizione sul mercato solamente quando è conforme alla dichiarazione di prestazione