Avamprogetto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine

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a. di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;

b. di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sui presupposti della designazione;

c. di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dagli organi di vigilanza del mercato;

d. su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro designazione in conformità con i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2 Essi forniscono agli altri organismi notificati ai sensi della presente ordinanza le constatazioni significative per la sicurezza di prodotti o per lo scambio di esperienze sulle misure concernenti la sicurezza.

Art. 28 Coordinamento degli organismi notificati

(art. 14 cpv. 3 lett. d LProdC)

L'UFCL garantisce che:

a. sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo svizzero di organismi notificati;

b. gli organismi notificati svizzeri partecipino direttamente o per il tramite di un organismo che li rappresenta al lavoro del gruppo europeo di organismi notificati in conformità con le disposizioni dell’ARR.

Art. 29 Organismo di valutazione tecnica ufficiale

(art. 16 cpv. 2 LProdC)

1 Il TAB ufficiale è il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa).

2 Esso rilascia ETA in tutte le aree di prodotto di cui all'allegato 5.

Art. 30 Requisiti per ulteriori organismi di valutazione tecnica

(art. 16 cpv. 7 LProdC)

1 L'UFCL può designare ulteriori TAB per una o più aree di prodotto elencate nell'allegato 5.

2 Per la pertinente area di prodotto, il TAB, sulla base di un accreditamento secondo l'OAccD, deve dimostrare nei confronti dell'UFCL di adempiere i requisiti di cui all'allegato 2 dell’ARR e all'allegato 6.

3 Un TAB rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.