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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 22 pagine

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2.1.2 Formazione continua

Il dirigente di laboratorio deve tenersi costantemente aggiornato sullo stato della scienza e della tecnica mediante una formazione continua. Deve essere in grado di fornirne la prova in qualsiasi momento.

2.2 Personale

2.2.1 Qualifiche

Il dirigente di laboratorio deve essere sempre in grado di provare che è disponibile personale sufficiente e che questo possiede le necessarie qualifiche ed esperienza per svolgere il proprio lavoro.

2.2.2 Ambito di responsabilità

Il personale tecnico è responsabile:

a. dell’esecuzione delle analisi secondo le prescrizioni e le procedure del laboratorio;

b. della manutenzione di impianti, apparecchi e reagenti;

c. del rispetto delle norme indicate nel manuale per la garanzia della qualità. Il personale è tenuto al segreto professionale per tutte le informazioni acquisite nell’adempimento dei suoi compiti.

2.2.3 Introduzione dei nuovi collaboratori

All'entrata in servizio, le persone neoassunte devono essere informate in maniera completa sul sistema di garanzia della qualità.

Devono ricevere una descrizione dettagliata delle loro mansioni in cui siano definite le responsabilità. Le operazioni che il personale svolge con o senza sorveglianza sono stabilite previa valutazione delle competenze.

Le informazioni di cui a questo numero devono essere fornite alle persone neoassunte in forma scritta.

2.2.4 Formazione continua

Le capacità delle persone impiegate devono essere verificate regolarmente dal dirigente del laboratorio. A ogni persona impiegata deve essere imposta la formazione continua necessaria per la sua sfera di compiti.

Il dirigente di laboratorio è responsabile della formazione continua e della sua attestazione scritta.