Progetto
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
4.9 Collaborazione con i committenti
4.9.1 Incarico di analisi
Il laboratorio mette a disposizione del committente le seguenti informazioni:
– elenco delle prestazioni e dei dati che permettono di stabilire quali analisi sono date in subappalto e a chi sono événement B: apparition naturelle répétée ou libération involontaire, intentionnelle ou présumée d’un organisme pathogène susceptible de causer un préjudice important.
assegnate;
– istruzioni per la preparazione del paziente, l’ottenimento del materiale biologico del paziente, l’identificazione, la conservazione, l’imballaggio e il trasporto;
– formulari d'appalto o altri mezzi adatti per il conferimento dell’appalto.
4.9.2 Rapporto e reclami
I rapporti sulle analisi con i risultati tecnici o il referto diagnostico del laboratorio sono comunicati entro il termine convenuto. Risultati critici, difficili da interpretare, non plausibili o fuori dall’ordinario dovrebbero essere chiariti direttamente per telefono tra il dirigente del laboratorio e il medico curante .
Ogni reclamo scritto è trattato secondo una procedura stabilita.
4.10 Collaborazione con le aziende fornitrici
Il laboratorio riceve dalle aziende fornitrici le descrizioni e le istruzioni per l’uso dei rispettivi prodotti e servizi. Esso informa l'azienda fornitrice in merito a eventuali discordanze e problemi relativi all’impiego.
4.11 Collaborazione con altri laboratori
In caso di subappalto il laboratorio informa il committente del sistema di analisi adottato, comunica i risultati del controllo della qualità e consente al committente, su richiesta, di effettuare una perizia tecnica sul posto.
In qualità di committente il laboratorio garantisce la qualità del subappaltatore, se necessario mediante una perizia tecnica sul posto. Nel rapporto sulle analisi menziona il subappaltatore e il sistema di analisi adottato.
4.12 Obbligo di riservatezza per i subappaltatori
Nell’esecuzione di subappalti di lavori di manutenzione di elaboratori elettronici di dati o di altro tipo che possono comportare l’accesso a dati confidenziali, deve essere stabilito per scritto che gli incaricati sono soggetti all'obbligo del segreto.