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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 22 pagine

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nica, se il laboratorio soddisfa i requisiti di qualità della presente ordinanza e se la protezione dei dati è garantita.

Sezione 6: Informazione

Art. 17 Pubblicazioni

Una volta all’anno l’Istituto pubblica un elenco contenente i seguenti dati relativi alle autorizzazioni rilasciate:

a. nome e indirizzo del laboratorio;

b. nome del dirigente del laboratorio;

c. i settori di analisi.

Art. 18 Informazione delle autorità

1 L’Istituto informa l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la competente autorità cantonale sul rilascio, il rinnovo, la revoca o la sospensione di un’autorizzazione. Esso mette a disposizione dell’UFSP gli indirizzi dei laboratori autorizzati sotto forma di un indirizzario.

2 L’UFSP informa l’Istituto in merito alle sue attività nella misura in cui sono rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e del controllo dei laboratori.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 19

1 Gli emolumenti sono calcolati conformemente all’ordinanza del 2 dicembre 201112 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici.

Sezione 8: Aggiornamento degli allegati

Art. 20

1Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati 1-3 tenendo conto degli sviluppi internazionali e dei progressi della tecnica.

2Per gli aggiornamenti che potrebbero comportare ostacoli tecnici al commercio il Dipartimento federale dell'interno procede d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

12 RS 812.214.5