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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 22 pagine
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2 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni.
3La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della sua scadenza. Essa deve contenere o confermare i dati di cui all’articolo 8 capoverso 2.
Art. 10 Controllo
1 L’Istituto controlla periodicamente se le disposizioni della presente ordinanza sono rispettate.
2 L’Istituto può in ogni momento svolgere o disporre ispezioni con o senza preavviso. L’articolo 8 capoverso 3 si applica per analogia.
3Per effettuare le ispezioni può avvalersi di periti esterni.
4 L’Istituto informa l’autorità cantonale competente e, se si tratta di laboratori accreditati, il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) in merito alle ispezioni previste. Queste autorità possono partecipare alle ispezioni.
Art. 11 Laboratori accreditati
1 Qualora un laboratorio cui è stata rilasciata un’autorizzazione secondo la presente ordinanza disponga di un accreditamento conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione, l’Istituto decide caso per caso se le ispezioni periodiche di cui all’articolo 10 possono essere sostituite dai controlli del SAS relativi all’accreditamento.
2Se effettua il controllo, il SAS verifica che il laboratorio rispetti le disposizioni di legge e ne informa l’Istituto. L’Istituto e l’autorità cantonale competente possono prendere parte ai controlli.
3 Il SAS tiene regolarmente informato l’Istituto sul rilascio, il rinnovo, la revoca o la sospensione dell’accreditamento nonché sui cambiamenti avvenuti nell’ambito dell’accreditamento.
4Il laboratorio mette a disposizione dell’Istituto, su richiesta, i documenti probatori scritti relativi alla procedura di accreditamento.
Art. 12 Revoca, sospensione o limitazione dell’autorizzazione
L’Istituto può revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione se:
a. le condizioni per l’autorizzazione non sono più soddisfatte;
b. i risultati del controllo esterno di qualità danno adito a ripetute contestazioni; o
c. gli obblighi secondo gli articoli 13-15 non sono rispettati.