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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 22 pagine
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4.5.4 Disfunzioni
Per ciascun sistema di analisi esistono istruzioni con le misure da adottare in caso di disfunzioni. Le disfunzioni e le misure correttive adottate devono essere protocollate.
Devono essere stabiliti i criteri alla base delle misure correttive.
4.6 Manuale tecnico
Il personale lavora secondo procedure stabilite per scritto. Tali procedure sono raccolte in un manuale tecnico e disponibili in ogni momento.
4.6.1 Programma di analisi
Il manuale tecnico contiene per ciascuna tecnica di analisi i seguenti dati:
– il principio su cui si basa l’analisi;
– procedure e requisiti per l’ottenimento del materiale biologico del paziente, trattamento del materiale biologico da analizzare e del campione, tipo e caratteristiche del campione, condizioni di immagazzinamento e misure da adottare se i requisiti non sono soddisfatti;
– reagenti (purezza, preparazione, conservazione, ecc.);
– strumenti di taratura, taratura e loro impiego e manipolazione;
– materiale e procedure di controllo;
– istruzioni di lavoro dettagliate, manipolazioni critiche, processi e condizioni quadro (compresi i requisiti dei locali p. es. per PCR e colture cellulari);
– calcolo e interpretazione;
– parametri analitici e diagnostici delle prestazioni (specificità, sensibilità, campo di misurazione, zona grigia e misure da adottare in caso di superamento o di non raggiungimento dei parametri);
– valori limite della plausibilità biologica, valori usuali, valori d’allarme clinici e misure da adottare in caso di superamento dei valori limite;
– interferenze analitiche e biologiche;
– registrazione e trasmissione dei referti o dei risultati delle analisi;
– stesura di un referto, contenuto del referto (risultato della misurazione, interpretazione, valori limite, osservazioni, subappaltatori ecc.);
– piano di misure graduali da adottare in caso di disfunzione del sistema di analisi;
– prestazioni proprie e di terzi.
Gli appunti, i prospetti e i manuali d’uso del fabbricante di apparecchi e reagenti possono essere elementi costitutivi del manuale tecnico e in parte sostituirlo.