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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 22 pagine

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Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza del 26 giugno 199613 concernente i laboratori di microbiologia e sierologia è abrogata.

Art. 22 Modifica di altri atti normativi

L’ ordinanza del 27 giugno 199514 sull’assicurazione malattie è modificata come segue

Art. 53 lett. e

Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:

e. dispongono di un’autorizzazione corrispondente dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, se eseguono analisi per la diagnosi di malattie trasmissibili;

Art. 23 Disposizioni transitorie

1 Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore restano valide fino alla scadenza.

2 I riconoscimenti secondo all’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 197015 sulle epidemie restano validi fino alla scadenza della loro durata o al massimo per cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

3 I laboratori finora non soggetti ad autorizzazione o che non dispongono di un riconoscimento valido e devono ora richiedere l’autorizzazione, devono presentare la domanda entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino al momento della decisione in merito all’autorizzazione da parte dell’Istituto tali laboratori possono continuare a effettuare analisi.

4 Se la qualifica del dirigente di laboratorio non corrisponde a quanto stabilito nella presente ordinanza, l’Istituto può concedere al laboratorio al massimo tre anni di tempo per soddisfare tali requisiti.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,

13RU 1996 2324, 2001 3294, 2003 4835, 2004 4037

14 RS 832.102

15 RU 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293