Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine
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II Parte speciale
Ordinanza ORBIS
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. la responsabilità sul sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) e sul suo contenuto;
b. i diritti d’accesso delle autorità riguardo al sistema nazionale d’informazione visti;
c. i diritti d’accesso delle autorità al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);
d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d’accesso centrale alle autorità di cui agli articoli 17 e 18;
e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
f. i diritti delle persone interessate;
g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. ORBIS: il sistema nazionale d’informazione visti;
b. VIS Mail: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l’infrastruttura del C-VIS, la trasmissione di
informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS CE);
c. Stato terzo: Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio
(AELS);
d. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen; detti accordi figurano all’allegato I
paragrafo 1;
e. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Dublino; detti accordi figurano all’allegato I
paragrafo 2.