Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine

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Art. 32 Obbligo d’informare

1 Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:

a. dell’identità del detentore della collezione;

b. delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS;

c. delle categorie di destinatari dei dati;

d. della durata di conservazione dei dati in ORBIS e nel C-VIS;

e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della domanda;

f. dell’esistenza del diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali

diritti, delle coordinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

2 La persona fisica o giuridica che rivolge un invito al richiedente il visto o che assumerà presumibilmente le sue spese di

sussistenza durante il soggiorno riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 33 Risarcimento danni

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di ORBIS è retta dalla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità, in particolare, dagli articoli 19a 19c che si applicano per analogia.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 3 Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 34 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

a. l’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);

b. il capitolo dell’ordinanza del 26 settembre 2003 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF) dedicato alla

sicurezza informatica;

c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica

nell’Amministrazione federale.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR