Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine

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Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 3 Accesso in rete al sistema ORBIS (art. 109c LStr) Art. 10

1 1 I servizi seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:

a. presso l’UFM:

1. la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti, dei documenti di

viaggio e dell’identificazione,

2. l’Ambito direzionale Asilo: nel quadro dell’esame delle domande d’asilo,

3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell’archiviazione,

4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti,

5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;

b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d’identità ed emanare

visti eccezionali;

c. le rappresentanze svizzere all’estero e la Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per l’esame delle domande di visto;

d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE):

per l’esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del DFAE;

e. l’Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni e per l’assegnazione e la verifica del numero

d’assicurato AVS;

f. presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):

1. il Servizio giuridico: per adottare eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna

della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr,

2. i servizi incaricati della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: per l’identificazione delle persone nell’ambito

del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008,

3. i servizi competenti in materia di corrispondenza internazionale e la Centrale operativa: per l’identificazione delle persone in

relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per l’esame delle misure di respingimento destinate a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale:

– per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di

sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

– per la verifica dell’idoneità di una persona a beneficiare di un programma di protezione dei testimoni e per stabilire

un’analisi dei rischi,

5. il servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la

dimora di queste persone,

6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr,

7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l’identificazione delle

persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati anteriori, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro;

g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti in materia

di stranieri;