Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine
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Art. 22 Scambio di dati con Stati dell’UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE
1 Gli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE possono rivolgere le loro
domande per l’ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 17 e 18.
2 La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.
3 La procedura è retta dall’articolo 19.
4 La CO fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato membro dell’UE nei cui confronti non è ancora
entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Capitolo 4 Consultazione di altre banche dati e VIS Mail
Art. 23 Consultazione di altre banche dati
Al deposito di una domanda di visto, l’autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, le banche dati seguenti, sempreché sia autorizzata a farlo:
a. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) ;
b. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ;
c. il sistema d’informazione Schengen (SIS) ;
d. la banca dati sui documenti di viaggio rubati gestita dall’organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL (sistema ASF-STD).
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Art. 24 VIS Mail
Le autorità federali e cantonali competenti in materia di visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti:
a. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE ;
b. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS CE;
c. l’informazione, secondo l’articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS CE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen.