Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine
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Art. 35 Statistiche
1 Nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica,
l’UFM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti in ORBIS.
2 L’UFM pubblica le statistiche più importanti.
3 Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari
di cui necessitano.
4 In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal
fine sono retti dall’allegato 3.
5 In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Art. 36 Consulenza in materia di protezione dei dati
1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le
prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.
2 I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:
a. informare le persone che trattano i dati;
b. istruire queste persone;
c. effettuare i controlli necessari;
d. colmare tempestivamente le lacune;
e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Art. 37 Vigilanza sul trattamento dei dati
1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la
vigilanza sul trattamento dei dati personali.
2 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo
funge da referente nazionale.
3 È l’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE e dell’articolo 8 paragrafo 5 e
dell’articolo 11 della decisione VIS UE . Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.