Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine
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L’UVS, SZ soulignent que l’accès octroyé aux officiers de l’état-civil à l’alinéa 1, let. h, est pertinent en raison des éclaircissements qui ont lieu concernant la légalité du séjour des fiancés. UR part du principe que toutes les données actuellement accessibles aux autorités le seront à l’avenir également afin de mener un contrôle des personnes adéquat. La CDC n’a pas de remarque à formuler sur l’alinéa 1, lettre e qui concerne ses tâches d’examen de demandes de prestations et pour l’attribution et la vérification des numéros d’assuré AVS. FR constate que les autorités cantonales de migration et les autorités cantonales de police ont accès à ORBIS.
Capitolo 3 Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS)
Sezione 1 Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr) Art. 11
1 I servizi seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:
a. presso l’UFM:
1. la Divisione Entrata e la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti,
2. le sezioni Dublino nonché i collaboratori incaricati di esaminare le domande d’asilo nei Centri di registrazione e procedura:
al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l’esame di una domanda d’asilo,
3. l’Ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell’esame delle domande d’asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a
decidere,
4. il Servizio Statistiche: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all’articolo 17 del regolamento VIS CE ;
b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;
c. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle
domande di visto;
d. il Segretariato di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE: per l’esame delle richieste di visto nella
sfera di competenze del DFAE;
e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:
1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e sul territorio svizzero,
2. per procedere alla verifica dell’identità del detentore del visto, esaminare l’autenticità del visto o verificare se sono
adempite le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,
3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di
soggiorno sul territorio svizzero;
f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro
compiti in materia di visti.
2In qualità di punto d’accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS
(art. 20).
3 I diritti di consultazione sono retti dall’allegato 3