Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine
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Capitolo 2 Sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS)
Sezione 1 Responsabilità, scopo e struttura del sistema ORBIS
Art. 3 Responsabilità e scopo del sistema ORBIS
1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile del sistema ORBIS, che serve ai seguenti scopi:
a. registrare e conservare i dati relativi alle domande di visto;
b. trasferire nel C-VIS i dati registrati in applicazione del regolamento VIS CE;
c. dare accesso ai dati del C-VIS.
2 Eroga un regolamento sul trattamento che definisce segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la
sicurezza dei dati.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Art. 4 Contenuto e struttura di ORBIS
1 ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, definiti nell’allegato 2.
2 I dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS CE sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS.
3 Tutte le modifiche e cancellazioni di dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite di ORBIS.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Sezione 2 Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS
Art. 5 Registrazione dei dati
1 Qualora una domanda di visto sia ricevibile in virtù dell’articolo 19 del codice dei visti CE, le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS i dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, i dati delle categorie II-VI figuranti nell’allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE.
2 Se la domanda verte su un visto Schengen di tipo A o C ai sensi dell’articolo 11a lettere a-d dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), i dati delle categorie I-VI sono trasferiti al C-VIS conformemente all’articolo 4 capoverso 2.
3 Le autorità competenti in materia di visti registrano inoltre i dati della categoria VII menzionati nell’allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.