Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 30 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

1 I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un’organizzazione internazionale.

2 In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a

un’organizzazione internazionale ai sensi dell’allegato del regolamento VIS CE per dimostrare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS CE:

a. nome, cognome, cognome di nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;

b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;

c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza;

d. indirizzo del domicilio del richiedente;

e. per i minori, cognome e nome dei detentori dell’autorità parentale o del tutore legale.

3 I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni

definite all’articolo 105 LStr.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 2 Diritti delle persone interessate

Art. 31 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve

dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM.

2 L’UFM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha

trasferito i dati nel C-VIS.

3 Registra tutte le domande di diritto d’accesso.

4 Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati da

un’autorità svizzera, l’UFM deve mettersi i contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. L’UFM informa l’interessato della trasmissione della domanda.

5 Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

6 Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposto a rettificare o

cancellare i dati, indica per quali motivi.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR