Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine

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Art. 19 Procedura per l’ottenimento dei dati

1 Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.

2 In caso d’urgenza eccezionale, un’autorità può presentare una domanda anche oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 20 e se si trattava effettivamente di un caso d’urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

3 Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 20 Condizioni per l’ottenimento dei dati

La CO fedpol verifica se:

a. i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale (CPP) ;

b. in un caso specifico è giustificata la trasmissione dei dati;

c. vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione dei reati di terrorismo o degli altri reati gravi di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati

1 La CO fedpol consulta i dati del C-VIS se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20 capoverso 1. La consultazione

può essere effettuata unicamente per mezzo dei dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI (decisione VIS UE) e conformemente all’allegato 3.

2 Se la consultazione dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette al servizio in modo sicuro i dati di cui all’articolo 5

paragrafo 3 della decisione VIS UE.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR