Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine

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Art. 13 Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

1 La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare

l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen si svolge in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS CE .

2 Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati delle categorie I, II e V-VII dell’allegato 2 possono essere consultati

conformemente all’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS CE.

3 La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell’identità del detentore del visto, dell’autenticità del visto e

dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE.

4 Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati delle categorie di cui al capoverso 2 possono essere consultati conformemente

all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

Approvazione Canton: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 14 Consultazione ai fini dell’identificazione

1 Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all’articolo 20

paragrafo 1 del regolamento VIS CE, se:

a. la verifica del detentore di un visto secondo l’articolo 13 non dà esito;

b. sussistono dubbi circa l’identità del detentore o circa l’autenticità del visto o del documento di viaggio;

c. occorre verificare l’identità di una persona non detentrice di un visto.

2 Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere

effettuata una ricerca in base ai dati seguenti:

a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;

b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza.

3 La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla

nascita.

4 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I-VII dell’allegato 2 conformemente

all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

Approvazione Canton: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

UR confirme que les vérifications d’identité doivent avoir lieu en premier lieu avec les empreintes digitales. Ceci s’est avéré utile dans la pratique, car de nombreuses fausses identités sont données oralement et des papiers font défaut. Ainsi, UR favorise l’accès au système au moyen des empreintes digitales, même si pas tous les Etats Schengen procèdent de la sorte.