Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine
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Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Capitolo 5 Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza
Sezione 1 Trattamento dei dati
Art. 25 Principio del trattamento
Soltanto le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno trasmesso al al C-VIS.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Art. 26 Conservazione dei dati in ORBIS
1 I dati del sistema ORBIS sono conservati al massimo cinque anni.
2 Il termine inizia a decorrere:
a. dalla data di scadenza del visto in caso di rilascio di un visto;
b. dalla nuova data di scadenza del visto in caso di proroga di un visto;
c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato ORBIS in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
d. dalla data della decisione dell’autorità incaricata dei visti in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
TG demande d’allonger la durée de conservation des données afin de pouvoir consulter plus longtemps les dossiers visas. VS demande également que le temps de conservation des données soit de 10 ans au lieu de 5 ans. Ceci permettrait aux autorités une meilleure analyse des demandes de visa et d’obtenir plus d’informations dans ce cadre.
Art. 27 Cancellazione dei dati
1 Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:
a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio in ORBIS il fascicolo della domanda della persona
interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
b. l’UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.
2 Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (Sezione Basi visti) di tutte le
naturalizzazioni.