Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 15 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

1 La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente in virtù degli articoli 9 e 21 del regolamento

(CE) n. 343/2003 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.

2 Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una

consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.

3 Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei

mesi alla data della domanda d’asilo, i dati delle categorie I, II, VI e VII dell’allegato 2 possono essere consultati conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima

famiglia.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 16 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo

1 La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente

l’asilo.

2 Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una

consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.

3 Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V-VII dell’allegato 2 possono

essere consultati conformemente all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia

e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.

Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 3 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale

Art. 17 Autorità federali autorizzate a ottenere dei dati

e autorità federali autorizzate a ottenere determinati dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a c LStr sono:

a. presso fedpol:

1. la Centrale operativa,

2. la Polizia giudiziaria federale,

3. il servizio Identificazioni internazionali;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. divisione acquisizione,

2. divisione analisi,