Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 15 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente
1 La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente in virtù degli articoli 9 e 21 del regolamento
(CE) n. 343/2003 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.
2 Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una
consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.
3 Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei
mesi alla data della domanda d’asilo, i dati delle categorie I, II, VI e VII dell’allegato 2 possono essere consultati conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.
4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima
famiglia.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Art. 16 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo
1 La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente
l’asilo.
2 Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una
consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.
3 Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V-VII dell’allegato 2 possono
essere consultati conformemente all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.
4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia
e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.
Approvazione Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR
Sezione 3 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale
Art. 17 Autorità federali autorizzate a ottenere dei dati
e autorità federali autorizzate a ottenere determinati dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a c LStr sono:
a. presso fedpol:
1. la Centrale operativa,
2. la Polizia giudiziaria federale,
3. il servizio Identificazioni internazionali;
b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
1. divisione acquisizione,
2. divisione analisi,