Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 29 pagine
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Vendita all’asta di diritti di emissione
L’avamprogetto proponeva che per ogni asta l’UFAM fissasse il prezzo minimo e massimo dei diritti di emissione orientandosi ai prezzi di mercato nell’UE. Alcuni partecipanti vorrebbero rinunciare completamente alla fissazione dei prezzi, incompatibile con il principio della vendita all’asta e con l’impostazione eurocompatibile del SSQE (Alpiq, cemsuisse, Centre Patronal, CKW, CTV, economiesuisse, EV, Groupe E, IGEB, KEZO, ZH, Ökostrom Schweiz, SBV, scienceindustries, sgv usam, Swiss, swisselectric, VBSA, VSE, ZAR). Altri vogliono mantenere il prezzo massimo, ma stralciare dell’ordinanza la fissazione di un prezzo minimo (Handelskammer beider Basel, promur, VSZ).
Utilizzazione dei proventi
La vendita all’asta di diritti di emissione genera proventi a livello federale, che in assenza di una regolamentazione giuridica confluiscono nella cassa generale della Confederazione. Vari partecipanti chiedono che questi proventi siano impiegati per determinati scopi.
Alcuni partecipanti propongono di destinare in modo vincolato i proventi netti della vendita all’asta a progetti di protezione del clima e, nella misura almeno del 50 per cento, al finanziamento dei contributi svizzeri al regime climatico internazionale (Brot für alle / Fastenopfer, Greenpeace, Klimaallianz, Klimainitiative, myclimate, oeku, pro Natura, SES, SwissCleantech, SVS, Swissaid, umverkehR, VCS, WWF).
Altri partecipanti chiedono che i proventi netti della vendita all’asta siano impiegati per una destinazione vincolata (p. es. per il finanziamento del Programma Edifici) o restituiti all’economia e/o alla popolazione (Glasfabriken, Kronospan, VD, Monosuisse, Rigibs, Vetropack, UREK-S). Promur e VSZ chiedono di ridistribuire i proventi netti all’industria.
Quota dei certificati esteri computabili
I rappresentanti dell’economia vogliono fissare la quota massima dei certificati esteri di riduzione delle emissioni al 4,5 per cento delle emissioni effettive nel periodo 2013 – 2020 per tutte le imprese (cemsuisse, economiesuisse, EV, IGEB, scienceindustries, sgv usam, Swiss, Swismem, ZPK). promur e VSZ ritengono che i certificati di riduzione delle emissioni utilizzati nel periodo 2008 – 2012 non devono condurre a una situazione in cui tra il 2013 e il 2020 il numero di certificati di riduzione delle emissioni computati possa calare.
BCI e Handelskammer beider Basel vogliono aumentare la quota computabile massima di certificati di riduzione delle emissioni stranieri al 6,5 per cento delle emissioni effettive nel periodo 2013 – 2020 per i nuovi operatori sul mercato e i nuovi gas serra.
KFN e GL fanno notare che la legge vigente non considera le emissioni geogene di CO2, che devono ora essere aggiunte nel calcolo del volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni.
Cambiamenti nell’impresa SSQE
Si chiede inoltre che il valore soglia per un nuovo calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito sia abbassato: dovrebbe portare a un nuovo calcolo già una variazione del 7 per cento almeno della potenza termica installata di produzione e di combustione e non del 10 per cento almeno, come proposto. Inoltre anche le chiusure parziali devono portare all’esclusione dell’impresa dal SSQE dall’inizio dell’anno successivo (cemsuisse, economiesuisse, EV, IGEB, scienceindustries, sgv usam, Swiss, Swissmem, ZPK).
Alcuni partecipanti chiedono che tali variazioni di capacità siano prese in considerazione solo dopo che sono state messe in esercizio integralmente (scienceindustries, Stahl Gerlafingen, Swiss, Swissmem, VSMR). Il Cantone SO ritiene che, nell’ambito dell’esecuzione, per i cambiamenti (ad es. il passaggio a quattro turni) bisogna tener conto delle caratteristiche settoriali specifiche.
Monitoraggio / termine per l’adempimento dell’obbligo
Per i rappresentanti dell’economia, il piano di monitoraggio dovrebbe essere presentato solo dopo l’approvazione della domanda di partecipazione al SSQE. Secondo loro, l’onere per l’elaborazione di un piano di monitoraggio deve essere assunto solo quando l’impresa sa se può partecipare al SSQE
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