Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 29 pagine

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6.9 Obbligo di compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili (art. 84 – 88)

Alcuni partecipanti criticano per principio la classificazione dell’obbligo di compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili tra le misure di stabilizzazione (regolamentazione «sui generis») che non confluiscono nella valutazione del raggiungimento dell’obiettivo fissato in base alla legge e chiedono misure supplementari per la quota che i gestori di centrali termiche a combustibili fossili possono compensare all’estero (Brot für alle / Fastenopfer, Greenpeace, kommunale Infrastruktur, Klimaallianz, Klimainitiative, myclimate, oeku, pro Natura, SES, SP, SVS, Swissaid, swisscleantech, umverkehR, VCS, WWF).

Soprattutto il settore elettrico sottolinea a più riprese che per le centrali termiche a combustibili fossili devono essere create condizioni quadro identiche a quelle vigenti nell’UE. Il settore elettrico saluta espressamente l’auspicata connessione con il SSQE europeo e chiede di integrare le centrali termiche a combustibili fossili nel SSQE anche in Svizzera. L’obbligo di compensazione penalizza le centrali termiche a combustibili fossili svizzere rispetto alla concorrenza europea, una situazione che va modificata soprattutto nell’ottica della Strategia energetica 2050 (Alpiq, Axpo, CKW, CTV, EWB, Groupe E, Swisselectric, VSE).

Definizioni / deroghe all’obbligo di compensazione

Come menzionato al punto 5, alcuni partecipanti ritengono che la terminologia utilizzata deve essere definita in modo più preciso. Molti partecipanti contestano in particolare la definizione di centrale concepita principalmente per la produzione di calore (Alpiq, AQUA NOSTRA, BCI, cemsuisse, Centre Patronal, CTV, economiesuisse, EV, EWB, Groupe E, IGEB, JPR, TI, KEZO, Ökostrom Schweiz, scienceindustries, sgv usam, Swiss, swisspower, TVS, VBSA, ZAR, ZPK).

Alcuni esortano il Consiglio federale a ripensare in generale e a formulare in modo più preciso la definizione proposta per le centrali concepite principalmente per la produzione di calore, da un lato perché è in contraddizione con la Strategia energetica 2050 e dall’altro perché l’adozione del rendimento globale quale unico criterio non può tener conto delle differenze a livello di progettazione ed esercizio delle centrali (EWB, KEZO, VBSA, swisspower, ZAR). Anche altri avanzano questo argomento, chiedendo che si valuti di volta in volta se una centrale è concepita principalmente per la produzione di energia elettrica o di calore; in ogni caso, per le centrali concepite principalmente per la produzione di calore il rendimento globale non deve mai essere inferiore al 70 per cento. Un rapporto redatto da esperti dovrebbe confermare che la centrale termica a combustibili fossili corrisponde alla tecnica più recente disponibile (Alpiq, CTV, Groupe E, Ökostrom Schweiz). La stessa richiesta, ma con un rendimento globale minimo più basso, è avanzata da BCI (62%) e CTV (57%).

Altri ancora propongono che una centrale sia considerata concepita principalmente per la produzione di calore se raggiunge un rendimento globale almeno del 70 per cento ed è in esercizio per più di 4000 ore all’anno (AQUA NOSTRA, cemsuisse, Centre Patronal, economiesuisse, EV, IGEB, scien-

3, sgv usam, Swiss, TVS, ZPK). Assieme ad altri partecipanti, questo gruppo chiede inolceindustries

tre che l’obbligo di compensazione debba vigere solo se la centrale ha una potenza globale superiore a 20 MW ed è in esercizio per più di 4000 ore all’anno. I piccoli impianti di cogenerazione che non forniscono energia di base sono così esclusi dall’obbligo di compensazione e di conseguenza sono privilegiati, conformemente a quanto prevede la Strategia energetica 2050 (Alpiq, AQUA NOSTRA, cemsuisse, Centre Patronal, CTV, economiesuisse, ECO SWISS, EV, Groupe E, IGEB, sgv usam, Swiss, TVS, V3E, ZPK; Alpiq ed ECO SWISS chiedono un limite di soli 20 MW). Anche altri partecipanti si associano a questa richiesta, segnalando che la regolamentazione proposta non porterà all’auspicata costruzione di centrali di cogenerazione. Inoltre il legislatore non aveva l’intenzione di assoggettare all’obbligo di compensazione le centrali esistenti e in particolare gli impianti industriali. Per questo motivo, l’ordinanza deve stabilire che l’obbligo di compensazione si applica solo alle centrali autorizzate a partire da una determinata data di riferimento (Alpiq, BCI, CVP, CTV, EWB, Fernwärme Schweiz, Gemeindeverband, Groupe E, Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, BL,

3 Scienceindustries chiede la stessa cosa, ma con un rendimento globale del 62%. 16/29 274/2006-01959/40/31/07/L284-1496