Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 29 pagine

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6.2 Computo dei certificati di riduzione delle emissioni stranieri (art. 3, allegato 1 n. 1)

Il computo dei certificati di riduzione delle emissioni stranieri secondo l’articolo 3 nonché l’esclusione di determinati tipi di progetto secondo l’allegato 1 numero 1 suscitano pochi commenti. Le principali rivendicazioni sono le seguenti.

Il fatto che possano essere computati solo certificati di riduzione delle emissioni provenienti dai Paesi meno sviluppati nuovi suscita incomprensione in alcuni partecipanti, che chiedono di stralciare questa disposizione o di limitare l’esclusione agli Stati industrializzati (Stati membri dell’OCSE) (BioFuels, EWB, KEZO, sens, Swisspower, VBSA, ZAR).

Per il computo dei certificati di riduzione delle emissioni stranieri, i rappresentanti dell’economia rivendicano gli stessi requisiti come quelli applicabili nell’UE (Alpiq, Axpo, cemsuisse, CKW, CTV, economiesuisse, EV, EWB, Handelskammer beider Basel, IGEB, KEZO, scienceindustries, sgv usam, Swiss, swisselectric, Swissmem, Swisspower, VBSA, VSE, ZAR, ZPK). Va pertanto stralciata l’esclusione di tutti i certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili o mediante un miglioramento dell’efficienza energetica a livello dei consumatori finali. Il settore elettrico chiede anche la possibilità di computare certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante misure in centrali a carbone (Alpiq, Axpo, CKW, CTV, swisselectric, VSE). Un altro gruppo vorrebbe poter computare anche i certificati relativi a riduzioni delle emissioni in grandi impianti idroelettrici (con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW) (EWB, KEZO, Swisspower, VBSA, ZAR).

L’ordinanza dovrebbe inoltre stabilire che siano computati i certificati di riduzione delle emissioni secondo la versione dell’allegato 1 numero 1 valevole al momento dell’acquisto dei certificati di riduzione delle emissioni (AQUA NOSTRA, cemsuisse, economiesuisse, EV, IGEB, scienceindustries, sgv usam, Swiss, swisscleantech, ZPK).

Soprattutto le organizzazioni di protezione dell’ambiente e dei consumatori chiedono che i requisiti dei certificati di riduzione delle emissioni siano definiti al più presto mediante standard accreditati (come ad es. il Gold Standard): tali standard di qualità sono infatti la miglior soluzione per soddisfare i requisiti di sviluppo sostenibile e garantire il rispetto dei diritti dell’uomo. Esse propongono inoltre una ristrutturazione dell’allegato, in modo tale da poter computare anche i certificati di riduzione delle emissioni provenienti da Paesi emergenti rilasciati secondo i nuovi meccanismi di mercato discussi nell’ambito dei negoziati internazionali sul clima (Brot für alle / Fastenopfer, Greenpeace, Klimaallianz, Klimainitiative, kommunale Infrastruktur, myclimate, Ökostrom Schweiz, oeku, pro Natura, SES, SP, sun21, SVS, Swissaid, swisscleantech, VCS, WWF).

6.3 Attestati (art. 4 – 14, allegato 1 n. 2)

Sono moltissimi i partecipanti che si esprimono sulle disposizioni proposte concernenti gli attestati per riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera. Molti chiedono un computo più generoso dei progetti realizzati in Svizzera, poiché solo così è possibile sfruttare il potenziale disponibile e semplificare le procedure e i processi previsti.

Qui di seguito sono riportati i punti menzionati con maggior frequenza.

a) Pezzatura ed equiparazione

Molti partecipanti chiedono una «moneta» unica per gli attestati, i diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni. Per questo motivo va rilasciato un attestato per ogni tonnellata di CO2eq evitata in Svizzera (ACS, AQUA NOSTRA, ASTAG, auto-schweiz, Axpo, cemsuisse, Centre Patronal, CKW, economiesuisse, EV, Glasfabriken, IGEB, Kronospan, Monosuisse, myclimate, Nitrochemie, Rheinmetall, Rigips, promur, SAA, scienceindustries, sgv usam, strasseschweiz, Swiss, swisselectric, Swissmem, Vetropack, VSE, VSZ, WEIDMANN, ZPK). In tutti gli articoli corrispondenti bisogna quindi parlare di «attestati».

Alcuni chiedono inoltre che il Consiglio federale sfrutti la competenza conferitagli dalla legge (art. 7 cpv. 2 della legge sul CO2) per equiparare gli attestati ai diritti di emissione o ai certificati di riduzione

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