Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 29 pagine

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1 Situazione iniziale (contenuto del progetto)

Il 23 dicembre 2011 le Camere federali hanno approvato una revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2012 quale controprogetto all’iniziativa popolare «Per un clima sano». Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2012. La legge e la relativa ordinanza sul CO2, in merito alle quali l’UFAM ha svolto un’indagine conoscitiva dall’11 maggio al 3 agosto 2012, sostituiranno, a partire dal 1°gennaio 2013, le basi giuridiche in vigore.

La legge sul CO2 vuole ridurre entro il 2020 di almeno il 20 per cento rispetto al 1990 i gas serra emessi sul territorio nazionale. Questo obiettivo corrisponde a una riduzione assoluta delle emissioni di gas serra pari a circa 10,6 milioni di tonnellate di CO equivalenti (CO eq).1 A differenza della vigente

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legge sul CO2, che contempla solamente le emissioni di CO2 legate al consumo di energia, in futuro, le emissioni saranno calcolate tenendo conto di tutti i gas a effetto serra disciplinati dagli accordi e dalle convenzioni internazionali come pure del carbonio supplementare fissato dal bosco e dal legno (pozzi di carbonio). Per conseguire l’obiettivo è determinante che le emissioni di gas a effetto serra calino progressivamente fino al 2020, fino a raggiungere in quell’anno l’effetto di riduzione auspicato. Il Consiglio federale sfrutta la competenza attribuitagli per fissare nel disegno di ordinanza sul CO2 obiettivi intermedi per i settori degli edifici, dei trasporti e dell’industria.

Gli obiettivi e le misure fino al 2020 danno continuità alla legge sul CO2, in vigore fino alla fine del 2012. Nel gennaio 2013, le cinque ordinanze concernenti la legge sul CO2 vigenti saranno sostituite da un’unica ordinanza sul CO2, che conterrà le disposizioni esecutive della legge sul CO2 e disciplinerà in particolare l’attuazione degli strumenti e delle misure seguenti:

• attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera;

• provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici;

• norme sulle emissioni di CO2 applicabili alle nuove automobili immatricolate;

• sistema di scambio di quote di emissioni;

• possibilità di esenzione dalla tassa sul CO2;

• obbligo di compensazione per i gestori di centrali termiche a combustibili fossili;

• obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili;

• tassa sul CO2 applicata ai combustibili;

• Programma Edifici;

• fondo di tecnologia;

• informazione, formazione e consulenza.

2 L’indagine conoscitiva

Sono stati esaminati e presi in considerazione nel presente rapporto sull’indagine conoscitiva tutti i pareri pervenuti fino a fine agosto 2012. I pareri, animati da impegno e in parte molto voluminosi, forniscono preziosi contributi alla revisione dell’ordinanza sul CO2.

Tuttavia, visto il gran numero di partecipanti all’indagine conoscitiva, nell’analisi hanno potuto essere ripresi soltanto i punti più frequenti e più importanti. Nell’interesse della chiarezza, il presente rapporto rinuncia a riportare tutte le argomentazioni e le motivazioni. Il principio adottato è quello di presentare nel rapporto i messaggi principali in forma breve, ma fedele.

1 I singoli gas serra contribuiscono differentemente al riscaldamento climatico. Quale base di misurazione uniforme, il potenziale di riscaldamento globale dei singoli gas è posto in relazione con gli effetti sul clima del diossido di carbonio (CO2) ed espresso in CO2 equivalenti (CO2eq). Quello del metano è ad esempio CO2eq = 25, vale a dire che una tonnellata di metano ha gli stessi effetti sul clima di 25 tonnellate di CO2. 2/29 274/2006-01959/40/31/07/L284-1496