Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

del compratore […] e il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.»54 La definizione scelta corrisponde materialmente a questa formulazione e a quella dell’articolo 32 CPC: la nozione di consumatore è definita in forma positiva, contrariamente al diritto comunitario e alle normative dell’articolo 5 capoverso 2 AP-LCA55 e all’articolo 3 LCC. Un consumatore è una persona fisica che conclude un contratto per un fabbisogno personale o familiare (cpv. 1). Un consumatore stipula un contratto direttamente per uno scopo privato ed è sempre il consumatore finale. Uno scopo prevalentemente privato per sottoscrivere il contratto deve essere sufficiente, altrimenti i consumatori svizzeri sarebbero nuovamente penalizzati rispetto ai consumatori dell’UE. In questo contesto è irrilevante se, nel caso concreto, il consumatore abbia bisogno di protezione o no.

Di riflesso, l’offerente agisce in un contesto attribuito alla sua attività professionale o commerciale (cpv. 2), sia essa svolta a titolo principale o accessorio. Il diritto di revoca non si applica dunque ad esempio se un consumatore vende a un altro consumatore vestiti per bambini su una piattaforma Internet o se un’impresa di trasporti acquista un autocarro da un concorrente.

Art. 40e Eccezioni generali

L’impatto pratico del diritto di revoca catalogo dipende dall’elenco dei contratti e delle circostanze che non consentono di esercitarlo. L’avamprogetto riassume le eccezioni suddividendole in eccezioni generali e speciali (cfr. anche art. 16 lett. a–m Direttiva sui diritti dei consumatori).

Secondo la lettera a i contratti conclusi mediante atto pubblico non possono essere revocati. Un atto pubblico offre una garanzia sufficiente affinché un contratto non sia concluso senza riflettere o affrettatamente.

L’eccezione menzionata alla lettera b non crea problemi. In base ad essa, il diritto di revoca decade per i contratti che presentano un elemento aleatorio, ossia ad esempio se il prezzo della cosa o del servizio è soggetto a fluttuazioni che l’offerente non è in grado di controllare (art. 16 lett. b Direttiva sui diritti dei consumatori).

L’avamprogetto rinuncia a menzionare ulteriori eccezioni generali, ad esempio una fattispecie di lieve entità in conformità con il vigente articolo 40a capoverso 1 lettera b CO. Ogni limitazione espressa in franchi risulta arbitraria: mentre per una persona facoltosa 100 franchi sono pochi, per una persona meno abbiente possono essere molti.

Si rinuncia inoltre esplicitamente a un’eccezione per gli incanti. Diversamente dal diritto comunitario, in cui l’articolo 16 lettera k della Direttiva sui diritti dei consumatori esclude esplicitamente le aste pubbliche dal campo di applicazione del diritto di recesso, il diritto di revoca ai sensi del diritto svizzero si applica a tutti i tipi di

54 FF 2012 3012 segg.

55 FF 2011 6945