Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine

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rispettare le pertinenti disposizioni estere51. Il pari trattamento dei cittadini svizzeri rispetto ad altri consumatori e a offerenti stranieri parla a favore di un termine di revoca di 14 giorni.

5 Commento alle singole disposizioni

Art. 40a Principi

La disposizione statuisce il principio secondo cui i consumatori hanno la facoltà di revocare un contratto qualificato come contratto a domicilio o contratto a distanza. Questo diritto di revoca consente ai consumatori, in situazioni commerciali classificate a forte rischio, di riflettere per un periodo limitato sulla conclusione del contratto ed eventualmente ritirare la loro proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Il contratto revocato deve contemplare «cose mobili» ai sensi dell’articolo 713 del Codice civile svizzero (CC)52 o servizi. Nell’ambito dei contratti di lavoro e di locazione non è per contro previsto un diritto di revoca.

Con il capoverso 2 s’intende evitare possibili contraddizioni e sovrapposizioni e contribuire così a uniformare e migliorare la protezione dei consumatori: i diritti di revoca nelle disposizioni speciali prevalgono. Viceversa, il secondo periodo sancisce che le disposizioni di cui all’articolo 40h e seguenti AP-CO si applicano a titolo sussidiario anche ad altri diritti di revoca.

In conformità con il diritto vigente, il capoverso 3 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 40a e seguenti AP-CO costituiscono diritto cogente unilaterale53. Possono quindi essere modificate soltanto a vantaggio del consumatore. In particolare, si deve potere estendere il campo di applicazione materiale e temporale del diritto di revoca.

Art. 40b Contratto a domicilio

In deroga all’attuale diritto comunitario, segnatamente alla Direttiva sui diritti dei consumatori, e nella consapevolezza che i contratti a domicilio propriamente detti sono tendenzialmente obsoleti, è mantenuta la locuzione «contratto a domicilio», che è nota e chiara. Poiché, inoltre, gli Stati membri dell’UE non sono esplicitamente obbligati ad armonizzare completamente la loro terminologia, si può presumere che la nuova nozione di diritto comunitario di «contratti negoziati fuori dei locali

51 Conformemente all’articolo 120 LDIP, può essere applicato il diritto dello Stato di dimora abituale del consumatore. Anche il diritto comunitario europeo contempla una disposizione in materia: è ammessa una scelta della legge purché non ne risulti una diminuzione della protezione giuridica per i consumatori (art. 6 del Regolamento (CE) 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.6.2008).

52 RS 210

53 Sul diritto vigente cfr. Kut/Schnyder, N 9 ad art. 40a–40g CO; Stauder, N 8 ad art. 40a– 40f CO.