Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine
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secondo, non è raro che, per telefono, le persone siano spinte a concludere contratti, che non volevano assolutamente concludere o che mai avrebbero concluso se avessero avuto tempo a sufficienza per riflettere16;
terzo, negli acquisti online i contratti sono di norma conclusi in fretta, il che aumenta il rischio di un stipulare un contratto indesiderato. Un avviso ufficiale della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) risalente al 2007 recitava17: «Internet pullula di offerte solo apparentemente gratuite. Un clic e le false offerte gratuite si rivelano trappole ben più costose […]. Con un clic si conclude inconsapevolmente un contratto d’abbonamento costoso e di lunga durata.»;
quarto, è aumentata la vendita di beni di consumo costosi via Internet (p. es. gioielli)18;
quinto, il consumo di contenuti digitali quali brani musicali, suonerie, film, giornali e libri elettronici o giochi è oramai dato per scontato19,
sesto, da un punto di vista tecnico, oggi la vendita telefonica e gli acquisti online si differenziano sempre meno20, motivo per cui risulta appropriata una normativa tecnologicamente neutrale che abbracci le due modalità di distribuzione.
Per quanto riguarda i contratti a distanza vi è quindi una forte esigenza di protezione del consumatore. Non è inoltre chiaro perché i motivo per cui i consumatori svizzeri debbano essere penalizzati rispetto ai consumatori in Europa, ai quali, al più tardi a decorrere da giugno 2014, spetterà un diritto di revoca generalizzato di 14 giorni.
3 I punti centrali dell’avamprogetto
3.1 Diritto di revoca dei consumatori nel caso di contratti a domicilio e di contratti a distanza
La realtà è che i consumatori che acquistano per telefono o in Internet anziché in un negozio, non possono né vedere né provare l’oggetto in vendita. In questo caso non sono d’aiuto nemmeno le informazioni obbligatorie riguardanti l’identità e la conclusione di un contratto (art. 3 cpv. 1 lett. s LCSI) e le necessarie indicazioni su titolo, autore e prezzo. Se in queste situazioni di asimmetria delle informazioni
16 Conformemente al Rapporto d’attività 2011 della Schweizerische Lauterkeitskommission (consultabile al seguente indirizzo: http://www.lauterkeit.ch/; sito e testo non disponibili in italiano), pag. 21 seg., oltre la metà dei reclami ha riguardato metodi di vendita aggressivi per telefono, con un incremento delle cifre rispetto al 2010. È probabile che l’art. 3 cpv. 1 lettera u LCSl, entrato in vigore il 1°.4.2012, attenuerà il problema.
17 Comunicato stampa della SECO del 2.4.2007, consultabile al seguente indirizzo: http:// www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=11892.
18 Wölfle/Leimstoll, pag. 9.
19 Guibault/Helberger/Loos/Mak, pag. 737 seg.
20 Morscher, ZBJV 2011, pag. 177 seg.; secondo le indicazioni dell’UST del 2011, un terzo delle economie domestiche private utilizza Internet per la telefonia, con una quota già oggi di quasi il 40 % tra gli uomini dai 15 ai 19 anni: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/ index/themen/16/22/publ.html?publicationID=4258 (pag. 14 seg.).