Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine
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zione è già stata fornita o la cosa usata, il consumatore deve all’offerente un’indennità.
3.3 «Consumatore» in vece di «cliente»
L’avamprogetto prevede di utilizzare il termine «consumatore», da preferire rispetto a «cliente», così come utilizzato nel diritto vigente, poiché un cliente può essere anche una persona giuridica. Inoltre, il Codice delle obbligazioni usa già il termine cliente in relazione al diritto in materia di contratto d’impiego del commesso viaggiatore e di contratto d’agenzia, termine che comprende anche i non consumatori finali30. Si dovrà perciò procedere a una distinzione coerente dal profilo linguistico tra protezione dei clienti e protezione dei consumatori31.
Nel diritto vigente si ritrovano spesso il termine «consumatore» e la locuzione «contratto concluso da consumatori».32 Poiché non tutte queste definizioni coincidono, una definizione positiva di «consumatore» nelle Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni segnalerebbe la volontà di fare chiarezza.
4 Diritto internazionale, proposte di armonizzazione e ordinamenti giuridici esteri
La proposta di portare il termine per l’esercizio del diritto di revoca nei contratti a distanza a 14 giorni s’ispira a svariati modelli sovranazionali ed esteri.
30 Gonzenbach/Koller-Tumler, N 3 ad art. 40a CO.
31 Anche il diritto delle obbligazioni tedesco distingue tra «clienti», ai quali spetta un diritto di revoca nel commercio elettronico (§312e BGB) e «consumatori», che possono inoltre appellarsi a un diritto di revoca nei contratti a distanza (§312d BGB).
32 Cfr. soltanto per il diritto privato: art. 3 LCC; art. 2 cpv. 3 della legge concernente i viaggi «tutto compreso»; art. 32 CPC (RS 272), art. 1 cpv. 1 lett. b LRDP (RS 221.112.944); art. 120 LDIP (RS 291); art.16 Convenzione di Lugano (CLug; RS 0.275.12); sulla mancanza di uniformità nella descrizione del termine «consumatore» o della locuzione «contratto concluso da consumatori» vedi già DTF 121 III 336 consid. 5.