Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine

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4.1.2 Direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Quanto ai contratti bancari e di assicurazione, la Direttiva sulla commercializzazione a distanza è integrata dalla Direttiva sui servizi finanziari37, che prevede un diritto di recesso particolare di 14 giorni per i servizi finanziari (art. 6). Sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva sui servizi finanziari i contratti su servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni sul mercato finanziario o che hanno una durata molto breve (inferiore a un mese) e i contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso. Per i contratti a distanza sulle assicurazioni sulla vita e per quelli aventi come oggetto gli schemi pensionistici individuali il termine di recesso è per contro di 30 giorni (art. 6 par. 1). La Direttiva sui servizi finanziari prevede inoltre requisiti specifici in materia di informazioni nei contratti a distanza.

I contratti conclusi per telefono o in Internet che riguardano servizi finanziari saranno quindi assoggettati alla Direttiva sui servizi finanziari anche in seguito all’attuazione della Direttiva sui diritti dei consumatori, la quale esclude esplicitamente i servizi finanziari dal suo ambito di applicazione (art. 3 lett. d).

Per quanto riguarda il diritto svizzero è quindi legittimo escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione dell’articolo 40a e seguenti AP-CO, anche perché il Consiglio federale, nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione ha proposto un diritto di revoca di 14 giorni per i contratti d’assicurazione38. Da segnalare inoltre l’articolo 16 LCC, conformemente al quale il consumatore può revocare la proposta di conclusione di un contratto di credito al consumo ai sensi dell’articolo 1 LCC o la relativa dichiarazione di accettazione entro sette giorni per scritto.

4.2 Strumenti di armonizzazione

4.2.1 Draft Common Frame of Reference

Nel 2009, il Gruppo comune per il diritto europeo dei contratti (SGECC) e il Gruppo di studio sul diritto privato comunitario (Acquis Group) hanno presentato alla Commissione europea la versione definitiva del Progetto di quadro comune di

37 Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.9.2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. (GU L 271; di seguito: Direttiva sui servizi finanziari).

38 Messaggio del Consiglio federale del 7.9.2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione, FF 2011 6837 segg., 6945.