Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine
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te, secondo cui in la dichiarazione di revoca esige la forma scritta (art. 40e cpv. 1 CO), il consumatore non va limitato a tal proposito.
Conformemente al capoverso 2, le informazioni fornite di cui all’articolo 40i capoverso 2 AP-CO devono essere comprovabili. Di regola, ciò significa che devono essere fissate e trasmesse su carta o su un altro supporto di dati durevole. Anche l’informazione digitale soddisfa quest’esigenza, visto che è stampabile.
I contratti a distanza possono tuttavia anche essere conclusi per telefono e dunque oralmente. Questa possibilità non deve essere pregiudicata da obblighi d’informazione vincolati a requisiti formali. L’informazione orale conformemente all’articolo 40i capoverso 2 AP-CO deve continuare a essere ammessa. Tale soluzione, che si discosta dal diritto comunitario, è difendibile, poiché l’onere della prova per l’informazione ai sensi di legge incombe all’offerente (cpv. 3). Nella pratica, questo ha già portato alla registrazione, previa richiesta in tal senso, dei colloqui con il consumatore nell’ambito della vendita telefonica . Per contro, queste disposizioni si addicono soltanto condizionatamente ai contratti riguardanti il ricorso a servizi di SMS/MMS. L’offerente è tuttavia libero di scegliere come fornire tecnicamente la prova del fatto che il consumatore è stato informato conformemente all’articolo40i capoverso 2 AP-CO.
Il capoverso 3 e il capoverso 4 disciplinano l’onere della prova, che incombe all’offerente riguardo al fatto che il consumatore è stato informato sul diritto di revoca nei tempi e nella forma giusti. L’onere della prova per la consegna entro i termini della dichiarazione di revoca incombe per contro al consumatore.
Art. 40k Conseguenze
Il capoverso 1 corrisponde letteralmente all’articolo 8 capoverso 1 AP-LCA e sancisce il principio che il consumatore non è più vincolato alla sua dichiarazione di volontà di stipulare il contratto. Le parti sono riportate allo stato ex ante, vigente prima della stipula del contratto. Le prestazioni sono quindi state fornite senza valido motivo così che l’annullamento retroattivo deve essere effettuato secondo le regole sull’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO)60.
Il capoverso 2 stabilisce che, se possibile, le prestazioni ottenute vanno restituite. Il consumatore deve in particolare restituire la prestazione già fornita, ad esempio la cosa acquistata o il bene preso in leasing61. Il capoverso 2 sancisce inoltre
60 DTF 137 III 243 consid. 4.5 e ulteriori rimandi sulla questione se l’annullamento retroattivo (più esattamente: i termini di prescrizione) riguardi il diritto contrattuale o le regole sull’indebito arricchimento; criticato, ma per finire approvato, anche da Crone/Monferrini, pag. 492. Il Codice delle obbligazioni tedesco ha invece risolto diversamente la questione disciplinando il diritto di revoca e di restituzione sotto lo stesso titolo del diritto di recesso (§§ 346 segg., §§ 355 segg. BGB), presupponendo così regole di annullamento retroattivo contrattuali.
61 In conformità con l’art. 16 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 2 lett. a LCC, il diritto di revoca si applica eventualmente anche ai contratti di leasing.