Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine

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Rapporto

1 Genesi

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 21 giugno 2006, l’allora consigliere agli Stati Pierre Bonhôte ha presentato un’iniziativa parlamentare (06.441) che chiedeva di modificare il Codice delle obbligazioni (CO)1 affinché il diritto di revoca, oggi valido per i contratti a domicilio (art.40a segg. CO), si applichi anche ai contratti conclusi per telefono.

Il Consiglio agli Stati ha dato seguito all’iniziativa il 2 giugno 20082, il Consiglio nazionale il 21 settembre 20093. Conformemente all’articolo 111 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)4, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) è competente per elaborare un pertinente progetto. Il 20 settembre 2011, in virtù dell’articolo 113 capoverso 1 LParl, è stato deciso all’unanimità di prorogare il termine per elaborare il progetto fino alla sessione autunnale 20135. Il 23 agosto 2012, la Commissione ha approvato l’avamprogetto allegato all’unanimità.

Conformemente alla legge federale sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo)6, il presente avamprogetto sarà posto in consultazione.

Conformemente all’articolo 112 capoverso 1 LParl, nel suo lavoro la Commissione si è avvalsa del sostegno del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

1.2 Cronistoria della riforma

Il presente avamprogetto coincide, almeno in parte, con l’avamprogetto di legge federale sul commercio elettronico (revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale; di seguito: «avamprogetto 2001»). L’avamprogetto 2001 era stato posto in consultazione il 17 gennaio 2001, congiuntamente a un rapporto esplicativo del Consiglio federale7 e verteva sugli articoli 40a e seguenti CO riguardanti il diritto di revoca per i contratti a domicilio. La novità consisteva nel fatto che il diritto di revoca doveva applicarsi non soltanto ai contratti a domicilio, bensì anche ai contratti conclusi a distanza. Si mirava inoltre a migliorare la situazione del compratore, segnatamente accordandogli un diritto alla

1RS 220

2Boll. Uff. 2008 S 371

3Boll. Uff. 2009 N 1645

4 RS 171.10

5Boll. Uff. 2011 S 857

6 RS 172.061

7 Consultabile al seguente indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/konsumentenschutz_geschaeftsverkehr/vn-ve-i.pdf