Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine
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commerciali» non sarà necessariamente introdotta in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali.
Secondo il capoverso 2 il contratto a domicilio non è dato se l’iniziativa per la sua conclusione è stata lanciata esplicitamente dal consumatore. Ora però la prova incombe all’offerente.
In linea di principio l’avamprogetto non disconosce il carattere di un contratto a domicilio a un contratto concluso a uno stand di mercato o di fiera, allineandosi così alla Direttiva sui diritti dei consumatori. Sia lo stand di mercato che quello di fiera possono rappresentare un’estensione delle superfici di vendita tradizionali e meritano perciò di essere trattati alla stregua dell’acquisto in un negozio.
Art. 40c Contratto a distanza
La definizione del «contratto a distanza» s’ispira a quella del diritto comunitario (art. 2 n. 7 Direttiva sui diritti dei consumatori). La particolarità di questo contratto consiste nel fatto che la loro conclusione avviene senza che le parti o i loro rappresentanti si trovino fisicamente e simultaneamente nello stesso luogo. Ai fini della stipula è pertanto necessario l’impiego di uno o più mezzi di comunicazione a distanza.
In considerazione dei futuri sviluppi tecnici, si rinuncia a definire la nozione di «comunicazione a distanza». Oggi per mezzi di comunicazione a distanza s’intendono, ad esempio, la posta, il telefono, il fax o Internet. Più mezzi possono essere combinati tra loro.
I contratti che si perfezionano soltanto in parte grazie all’ausilio di mezzi di comunicazione a distanza non sono contratti a distanza. Se un contratto è avviato tramite Internet raccogliendo informazioni o procedendo a prenotazioni, ma è concluso nel locale commerciale dell’offerente, non si è in presenza di un contratto a distanza. Non si è nemmeno in presenza di un contratto a distanza se Se, viceversa, esso è negoziato nel locale commerciale e poi confermato via Internet.
L’uso unico od occasionale di un mezzo di comunicazione a distanza per concludere un contratto non è sufficiente per ammettere un contratto a domicilio. Da parte dell’offerente è necessario aggiungervi l’impiego di un particolare regime di vendita o di prestazione di servizi offerto da un’impresa terza (p. es. una piattaforma online).
Art. 40d Consumatore e offerente
Nell’ordinamento giuridico svizzero vi sono numerose definizioni, in parte differenti, del termine «consumatore» (art. 3 LCC) o della locuzione «contratti conclusi con consumatori» (art. 32 cpv. 2 CPC). La revisione dell’articolo 210 CO, approvata da entrambe le Camere il 16 marzo 2012, definisce al capoverso 4 il contratto con il consumatore quale contratto in cui «la cosa è destinata all’uso personale o familiare