Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine

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riparazione della cosa e una proroga di due anni del termine di prescrizione per i diritti di garanzia, da rendere imperativa nei contratti stipulati con consumatori. Secondo l’avamprogetto, nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)8 s’intendeva inoltre introdurre degli obblighi di informare precontrattuali nei contratti a distanza e nel commercio elettronico.

Nel dicembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del (controverso) risultato della consultazione incaricando il DFGP di elaborare un messaggio. Il 9 novembre 2005, tuttavia, il Consiglio federale ha deciso di sospendere i lavori di revisione. Reagendo a tale decisione, il 15 dicembre 2005 l’allora consigliera agli Stati Simonetta Sommaruga ha depositato l’iniziativa parlamentare 05.458 «Migliorare la protezione dei consumatori. Vendita a distanza e garanzia». Mentre il Consiglio degli Stati ha dato seguito all’iniziativa parlamentare Sommaruga, il Consiglio nazionale l’ha respinta. Poco tempo dopo, il 21 giugno 2006, è stata depositata l’iniziativa parlamentare Bonhôte.

2 Situazione iniziale

2.1 Diritto vigente

Il vigente Codice delle obbligazioni prevede un diritto di revoca per i contratti stipulati a domicilio (art. 40a segg. CO). Un negozio giuridico è considerato un contratto a domicilio ai sensi della legge se al cliente l’offerta di conclusione del contratto è stata fatta sul posto di lavoro, in locali d’abitazione o nelle immediate vicinanze, in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze o nel corso di una manifestazione pubblicitaria (art. 40b CO).

Il diritto vigente non si esprime sulla possibilità di revocare un contratto anche nel caso in cui l’offerente contatti il cliente telefonicamente. La dottrina risponde in parte affermativamente a questa questione, perché anche nel caso di un contratto concluso per telefono vi è il pericolo di essere colti di sorpresa9. Il disegno del Consiglio federale prevedeva tuttavia esplicitamente la possibilità di revocare un contratto concluso per telefono (art. 40a cpv. 1 lett. a n. 3 AP-CO)10. Il Consiglio nazionale aveva quindi modificato il testo del disegno, eliminando i contratti conclusi per telefono11. Dal Bollettino ufficiale non emerge il motivo alla base di questo stralcio. Il Consiglio degli Stati ha ripreso, praticamente immutata, la versione del Consiglio nazionale12. In questo caso la domanda se anche un contratto concluso per telefono possa essere considerato un contratto a domicilio ai sensi dell’articolo 40a e seguenti CO non è stata oggetto di discussione.

8 RS 241

9 Koller-Tumler, pag. 85, in particolare nota 343.

10 Messaggio del Consiglio federale concernente una legge federale sul promovimento dell’informazione ai consumatori e una legge che modifica il Codice delle obbligazioni (Delle cause delle obbligazioni) del 7.5.1986, FF 1986 II 231 segg., 268.

11 Boll. Uff. 1990 N 572 segg.

12 Boll. Uff. 1990 S 307 segg.