Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
riferimento (Draft Common Frame of Reference; DCFR)39. Si tratta di uno studio volto a codificare il diritto europeo dei contratti e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Il Capitolo 5 del Libro II della normativa modello tratta il diritto di revoca nei contratti conclusi con i consumatori: la prima parte prevede un diritto di revoca per tutti i contratti, sempreché la dichiarazione di accettazione e la proposta di conclusione del contratto del consumatore siano stati negoziati al di fuori di un locale commerciale («Contracts negotiated away from business premises»)40. Il DCFR prevede anche un diritto di revoca per i contratti di time-sharing. La seconda parte disciplina l’esercizio e le conseguenze di entrambi i diritti di revoca. Anche qui è previsto un termine di revoca uniforme di 14 giorni.
4.2.2 Draft Common European Sales Law
Gli sforzi politici dell’UE per migliorare la protezione dei consumatori e armonizzare l’acquis comunitario41 hanno portato, da una parte, alla Direttiva sui diritti dei consumatori e, dall’altra, a una prima proposta di Regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita, il «Draft Common European Sales Law» (DCESL) dell’11 ottobre 201142, il cui obiettivo è armonizzare il diritto in materia di contratti di vendita degli Stati membri dell’UE.
Il DCESL contempla, al Capo 4, un diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali o i contratti a distanza (art. 40–47). Il contenuto di queste normative corrisponde in gran parte a quello della Direttiva sui diritti dei consumatori, segnatamente per quanto riguarda il termine di recesso che è anche di 14 giorni (art. 42).
4.3 Ordinamenti giuridici esteri43
Il Codice delle obbligazioni tedesco prevede a tutela del consumatore un diritto di revoca per contratti a domicilio e per contratti a distanza, compresi i contratti relativi
39 Il DCFR poggia a sua volta sui Principi del diritto europeo dei contratti (Principles of European Contract Law; PECL) della Commissione di diritto europeo dei contratti (Commissione Lando). Nel 2001/2003 quest’ultima dopo aver redatto le parti I e II dei PECL, ha stilato le regole alla base del diritto europeo dei contratti (PECL, parte III).
40 Questo tentativo di riassumere sotto un unico titolo i contratti a domicilio e i contratti a distanza è stato tuttavia criticato e in seguito abbandonato; cfr. Kritik Hellwege, AcP 211 (2011) pag. 665 segg., 674 seg. Nella Direttiva sui diritti dei consumatori si è evidentemente tenuto conto di questa critica, poiché il diritto di recesso del consumatore rientra ora nei «Contratti negoziati fuori dei locali commerciali o conclusi a distanza».
41 Cfr. il libro verde della Commissione sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese, dell’1°.7.2010, COM (2010)348.
42 COM/2011 635 definitivo 2011/0284 (COD).
43 Il 31.1.2012 l’Istituto svizzero di diritto comparato ha stilato, su incarico dell’Ufficio federale di giustizia, uno studio di diritto comparato in materia di diritto dei consumatori su cui si basano le considerazioni apportate qui di seguito.