Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 26 pagine
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Il diritto vigente non prevede un diritto di revoca per i contratti conclusi via Internet.
Il 1° aprile 2012 è inoltre entrato in vigore il nuovo articolo 3 capoverso 1 lettera s LCSI, che statuisce obblighi di informazione per il commercio elettronico in base ai quali vanno indicati in modo chiaro e completo l’identità e l’indirizzo di contatto dell’offerente. Sono inoltre previste indicazioni sulle singole fasi tecniche della conclusione di un contratto e la messa a disposizione di mezzi tecnici adeguati che permettano di individuare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordinazione. Per finire, l’ordinazione del cliente va confermata immediatamente per via elettronica.
2.2 Necessità di disciplinare la vendita telefonica e gli acquisti online
La presente revisione prende spunto dal fatto che, nel commercio per corrispondenza, il consumatore non ha la possibilità di vedere la merce ordinata prima di concludere il contratto. Nei contratti a distanza esiste inoltre il rischio reale che siano conclusi precipitosamente. Per questo motivo, sia nella vendita telefonica13 sia negli acquisti online14 vi è la necessità urgente di limitare i tempi del «cooling-off period» (ossia il periodo entro cui esercitare il diritto di revoca) per il consumatore. Occorre inoltre considerare i seguenti aspetti:
primo, entrambe le modalità di distribuzione registrano una grossa crescita15 e le imprese si sono rese conto che è redditizio contattare i consumatori per telefono o attraverso un sito di vendite in Internet;
13Cfr. le raccomandazioni della Commissione federale del consumo del 6.3.2007.
14Cfr. il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 9.11.2004
«La protezione del consumatore nel commercio elettronico: aspetti contrattuali e protezione dei dati», FF 2005 4453 segg., 4470, che p. es., riteneva necessaria una protezione del consumatore per il commercio elettronico e lamentava il fatto che il consumatore domiciliato in Svizzera fosse penalizzato.
15Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2010, in Svizzera, il 47 %
degli adulti in economie domestiche private usano Internet per acquistare od ordinare beni e servizi, una percentuale superiore alla media europea, pari al 31 % (consultabile al seguente indirizzo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30108.301.html, grafico 2; non disponibile in italiano).
Sempre secondo i dati dell’UST (2011), nel 2008, il 31 % delle imprese svizzere con cinque persone e più ha utilizzato Internet per la vendita e il 75 % per l’acquisto (2008), un tasso percentuale, quest’ultimo, che si situa ben sopra la media europea (consultabile al seguente indirizzo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30204.302.html; non disponibile in italiano).
Un’altra statistica dell’UST (2011) mostra, fra l’altro, quanto è diversificato il commercio elettronico delle economie domestiche private: il 55 % utilizza Internet per acquisti e ordinazioni, il 54 % per prestazioni di servizio nel settore viaggi e soggiorno, il 50 % per la banca elettronica, il 44 % per vedere o scaricare film e video, il 40 % per ascoltare musica, il 37 % per guardare la televisione e ascoltare la radio, con differenze significative in base all’età e al grado d’istruzione (consultabile al seguente indirizzo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/22/publ.html?publicationID=4258, grafico G 9,
pag.14; non disponibile in italiano.)