Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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Art. 36 cpv. 1
L’USAV deve poter trattare anche i dati personali che gli sono messi a disposizione in relazione al modulo ufficiale elettronico della ricetta e alla statistica del consumo di medicamenti veterinari (art. 16 cpv. 2 OMVet). Per questo motivo l’articolo 16 capoverso 2 deve essere qui ripreso.
Art. 38 Modifica degli allegati 2 e 5
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), oltre all’allegato 2, deve poter adeguare regolarmente anche il nuovo allegato 5 alle più recenti scoperte tecniche e scientifiche. L’allegato 5 contiene tutte le sostanze antibiotiche (antibiotici) che sono escluse dalla dispensazione per la scorta (cfr. art. 11 cpv. 2bis).
Le modifiche dell’allegato 5 avvengono d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Art. 39a Disposizioni transitorie
Capoverso 1: una convenzione Mvet sarà stipulata con una durata maggiore, di solito almeno per un anno. Per la stipulazione di una convenzione Mvet la presente revisione parziale dell’OMVet prevede ora un obbligo di dichiarazione da parte del veterinario (art. 10 cpv. 5). Per soddisfare pienamente l’obiettivo perseguito con l’obbligo di dichiarazione – in particolare la protezione dagli abusi (cfr. spiegazioni relative all’art. 10 cpv. 5) – è necessario che anche le convenzioni Mvet già esistenti al momento dell’entrata in vigore delle presenti modifiche siano dichiarate al servizio veterinario cantonale competente. Il termine transitorio di sei mesi previsto a tal fine consente ai veterinari interessati di effettuare le rispettive dichiarazioni.
Capoversi 2-4: i capoversi 2-4 disciplinano il passaggio dagli attuali requisiti formativi a quelli nuovi, previsti dalla revisione. Per equità nei confronti di tutti i veterinari, sia a coloro «con una convenzione Mvet secondo il diritto vigente», sia a coloro «senza una convenzione Mvet secondo il diritto vigente» è accordato un termine adeguato per poter seguire la formazione supplementare prevista dall’articolo 10b capoverso 1 (cpv. 2 e 3).
Per garantire l’offerta formativa fino all’approvazione da parte dell’USAV delle formazioni supplementari secondo l’articolo 20a (cfr. art. 21a cpv. 2), le formazioni supplementari per i RT proposte conformemente al diritto vigente possono continuare a essere offerte in maniera immutata per un periodo transitorio (cpv. 4).
Allegato 1 numero 2 capoversi 1 e 1bis
Capoverso 1: sulla base degli esiti della valutazione (cfr. capitolo 1.2.2) le disposizioni relative alle visite all’azienda che avvengono nell’ambito della convenzione Mvet (art. 10) devono essere adeguate e dunque in futuro essere commisurate ai rischi. Il rigido requisito di almeno due visite all’azienda all’anno non è efficace e pertanto è abrogato. In futuro i veterinari dovranno effettuare almeno una e al massimo quattro visite all’anno. In questo modo le visite all'azienda sono adeguate alle esigenze pratiche. Nell’ambito della convenzione Mvet i veterinari devono adempiere il loro obbligo di svolgere visite all’azienda periodiche e impegnarsi per assicurare il corretto deposito e uso di Mvet.