Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine

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Art. 6 cpv. 6

Secondo l’articolo 6 capoverso 6 vigente, per motivi di sicurezza del medicamento o della derrata alimentare è possibile escludere dal cambiamento di destinazione un medicamento omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive. L’emanazione delle corrispondenti disposizioni spettava finora a Swissmedic. D’ora in poi la competenza è affidata al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Siccome il tenore dell’articolo 6 capoverso 6, oltre alla salute di persone e animali, riguarda anche gli attori del settore sanitario, la sicurezza delle derrate alimentari e i relativi obblighi internazionali il DFI, con il sostegno degli uffici specializzati interessati, risulta essere il servizio idoneo.

Art. 10 cpv. 3 e 5

Capoverso 3 primo periodo: il capoverso 3 dell’ordinanza vigente prevede che «per diverse specie animali possono essere stipulate convenzioni Mvet distinte». Dalla valutazione (vedi la nota 5) emerge che il capoverso così formulato può dare adito a equivoci. Basandosi su questa frase, talvolta i detentori di animali da reddito stipulano diverse convenzioni Mvet per una stessa specie animale. Questa prassi porta ad abusi poiché per i controlli ufficiali delle convenzioni Mvet stipulate ne viene presentata una alla volta e in alcuni casi vengono dispensati svariati Mvet di scorta per la stessa indicazione e specie animale da diversi veterinari. Ciò porta a una frammentazione nella responsabilità e a problemi per l’attività di controllo dell’esecuzione cantonale. Se si stipula solo una convenzione Mvet per specie animale, un unico veterinario è responsabile per la rispettiva specie animale e dunque la responsabilità risulta chiara. Per questi motivi e per una migliore comprensione il primo periodo del capoverso 3 deve ora sancire esplicitamente che per una specie di animali da reddito si può stipulare solamente una convenzione Mvet.

Capoverso 3 secondo periodo: La possibilità di stipulare convenzioni Mvet separate, da un lato per gli animali da ingrasso (vitelli da ingrasso e bovini da ingrasso) e dall’altro per gli animali da latte tiene conto del fatto che questi gruppi sono trattati dai rispettivi specialisti veterinari allo scopo di garantire un’utilizzazione corretta dei Mvet (in particolare degli antibiotici).

Capoverso 5: d’ora in poi la convenzione Mvet sarà soggetta a obbligo di dichiarazione. Sono interessate sia tutte le convenzioni Mvet che saranno stipulate dopo l’entrata in vigore della presente revisione parziale dell’OMVet, sia tutte le convenzioni Mvet già esistenti al momento dell’entrata in vigore. La dichiarazione deve essere effettuata dal veterinario competente al rispettivo veterinario cantonale o ufficio cantonale competente. L’obbligo di dichiarazione serve a garantire una sorveglianza completa di tutte le convenzioni Mvet stipulate nonché una gestione conforme alla legge di questo importante strumento.

Art. 10a Compiti dei veterinari nell’ambito della convenzione Mvet

Capoverso 1: nel caso in cui sia stipulata una convenzione Mvet tra un veterinario di animali da reddito e un detentore di animali da reddito si definiranno le corrispondenti specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 3. Il veterinario di animali da reddito è responsabile

dell’assistenza veterinaria della rispettiva specie di animali da reddito nella rispettiva azienda. Se per esempio un veterinario stipula una convenzione Mvet con un’azienda per gli equini, egli è responsabile dell’assistenza veterinaria per gli equini presenti in azienda. Se tutta-