Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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sponsabili della sicurezza delle derrate alimentari e della salute pubblica (resistenze agli antibiotici).
Capoverso 4: se un veterinario di animali da reddito, nell’ambito di una convenzione Mvet, vuole prescrivere o dispensare FM o PM ai detentori di animali da reddito, deve aver seguito la formazione per RT (art. 10b cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 20a). Per questo la precisazione dell’ultima parte del periodo dell’articolo 20 capoverso 3 vigente («sempre che abbia assolto la formazione supplementare») perde significato e può essere stralciata. Con il collegamento alla convenzione Mvet il RT viene assegnato obbligatoriamente alla corrispondente specie animale della convenzione Mvet. Ciò significa che nel caso in cui sia stipulata una convenzione Mvet per i suini, nell’azienda il RT è responsabile dell’assistenza veterinaria ai suini. Il veterinario che ha stipulato una convenzione Mvet all’interno dell’azienda assume la funzione di RT per la specie animale che figura nella convenzione Mvet e diventa il veterinario competente per l’effettivo.
Un’azienda con diversi effettivi (suini, polli, animali da latte, vitelli) può dunque avere diversi veterinari dell’effettivo e diversi RT, ciascuno dei quali esercita la sorveglianza tecnica per il settore dell’azienda attribuitogli e per il proprio «effettivo (di specie) animale», garantisce il corretto impiego dei Mvet ed è responsabile della qualità e della corretta somministrazione dei FM fabbricati nell’azienda (art. 20 cpv. 1 e 2).
Art. 20a Requisiti posti al responsabile tecnico
Capoverso 1: si intende ampliare la funzione dei RT, che non assumono più solamente una funzione tecnica legata al processo di produzione di FM e di miscelazione di PM per
l’alimentazione in azienda (come accade nella produzione di medicamenti per la medicina umana secondo le regole delle buone prassi di fabbricazione, GMP25). Il titolo di RT costituisce un requisito per ogni prescrizione di FM e PM (cfr. nuovo art. 15a), anche se non somministrati tramite un impianto tecnico; questa funzione potrà essere assunta esclusivamente da veterinari. Per soddisfare tale requisito sarà necessario un diploma in medicina veterinaria.
Capoverso 2: diventano inoltre più severi i requisiti per la formazione supplementare dei RT, da ripetere ogni tre anni, e non più ogni cinque (cfr. capitolo 1.2.3). In questo modo si vuole garantire che le conoscenze del RT siano costantemente aggiornate alle più recenti scoperte tecniche e scientifiche (anche in relazione alle rispettive resistenze agli antibiotici) e che i veterinari di animali da reddito siano più sensibilizzati ai loro doveri di RT. Ora si può così garantire anche un’adeguata assistenza veterinaria dell’effettivo di animali da reddito in termini di salute degli animali, di sicurezza delle derrate alimentari e di salute pubblica.
Capoverso 3: tutte le formazioni supplementari per RT conseguite secondo il diritto vigente continuano a valere anche dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche. Si garantiscono così i diritti finora acquisiti.
Art. 21a
Secondo l’articolo 20 capoverso 4 vigente era Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), a definire il contenuto della formazione supplementare e del relativo per-
25 Art. 5 dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (OAM); RS 812.212.1