Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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minare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo, art. 10 cpv. 1 OMVet).
La conclusione di una convenzione sui medicamenti veterinari scritta (convenzione Mvet) tra il veterinario dell’effettivo e il detentore di animali da reddito (art. 10 OMVet)
consente tuttavia di prescrivere o dispensare Mvet per i quali l’articolo 26 OMVet prevede un registro senza una visita preliminare dell’effettivo. La convenzione Mvet consente inoltre la dispensazione di una scorta appropriata di Mvet ai detentori di animali da reddito per l’utilizzazione preventiva e di routine negli animali (art. 10 cpv. 2 e art. 11 cpv. 2 OMVet).
Ciò può avvenire solo a condizione che il veterinario dell’effettivo svolga almeno due visite all'azienda nell’arco dell’anno (allegato 1 OMVet). A tal fine si deve esaminare: lo stato di salute generale dell’animale, i problemi di salute e i trattamenti e i controlli successivi necessari dall’ultima visita, tutte le terapie e le misure di profilassi svolte dai detentori di animali sulla base delle indicazioni date dopo l’ultima visita, le relative registrazioni nel giornale dei trattamenti nonché il corretto deposito dei Mvet nella stalla. L’uso di medicamenti soggetti a prescrizione comporta dei rischi, poiché senza una diagnosi veterinaria e senza una sorveglianza sull’applicazione si può pregiudicare la salute e provocare lesioni gravi (art. 23 e 24 OM12). Tali rischi comportano da un lato effetti secondari indesiderati in caso di uso non conforme o aspetti rilevanti per la protezione degli animali (p. es. tecnica di iniezione o diagnosi scorretta) e dall’altro per la salute pubblica sotto forma di residui nelle derrate alimentari di origine animale in caso di mancato rispetto dei termini d’attesa. Il compito di ciascun veterinario di animali da reddito è pertanto quello di garantire che i medicamenti veterinari dispensati ai detentori di animali da reddito siano utilizzati correttamente.
Sostanzialmente tutti gli attori coinvolti considerano funzionale la convenzione Mvet (vedi la nota 4), sebbene si dovrebbero rafforzare la sensibilizzazione nei confronti dei rischi summenzionati e gli obblighi di sorveglianza da parte dei veterinari. Con la presente revisione parziale si vincola la conclusione di una convenzione Mvet a una formazione supplementare e a corsi di perfezionamento periodici dei veterinari. Questa formazione supplementare farà parte della formazione dei RT, che avrà una struttura modulare, con un modulo in cui sarà trattata anche la tematica delle convenzioni Mvet e si cercherà di sensibilizzare alla problematica della resistenza agli antibiotici. La frequentazione di questo modulo e dei relativi corsi di perfezionamento periodici sarà sufficiente per soddisfare i requisiti vincolati alla conclusione di convenzioni Mvet.
Dalla valutazione emerge inoltre che alcuni detentori di animali da reddito, contrariamente alle prescrizioni vigenti, per la stessa specie animale concludono contemporaneamente convenzioni Mvet con diversi veterinari e acquistano medicamenti veterinari per la scorta. Per questo la responsabilità per l’impiego di medicamenti in azienda non è chiaramente disciplinata e non è garantito un impiego uniforme dei Mvet.
Sottoponendo la convenzione Mvet a un obbligo di dichiarazione alle autorità cantonali si vuole impedire ciò e uniformare nel complesso l’impiego dei Mvet.
Le visite all'azienda già menzionate precedentemente nell’ambito della convenzione Mvet (art. 10 cpv. 4 OMVet) obbligano i veterinari dell’effettivo a esaminare, almeno due volte all’anno, lo stato di salute degli animali dell’effettivo e il corretto utilizzo dei Mvet di-
12 Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti (OM), RS 812.212.21