Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine

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Capoverso 1bis: spetta ai Cantoni valutare i rischi di un’azienda. La classificazione deve avvenire secondo criteri uniformi.

Capoverso 2: Questo capoverso può essere abrogato poiché vale il capoverso 1, secondo cui tutte le aziende (quindi anche quelle di estivazione) devono essere visitate dai veterinari con una frequenza di una-quattro volte all’anno in base ai rischi.

Allegato 4 rinvio all’articolo

Il rinvio all’articolo nell’allegato 4 è adeguato alla nuova numerazione (rinvio all’art. 10b).

Allegato 5

Vedi commenti all’articolo 11 capoverso 2bis.

In futuro le seguenti classi di sostanze attive antimicrobiche non potranno più essere dispensate come scorta: cefalosporine di terza e quarta generazione, macrolidi e fluorochinoloni. Come base per inserire le sostanze attive antimicrobiche menzionate nell’allegato 5 vale la classificazione dell’OMS sulle classi di sostanze attive antimicrobiche (WHO 2012 - Critically Important Antimicrobials for Human Medicine; terza revisione 2011). È generalmente riconosciuto che le classi di sostanze attive macrolidi, fluorochinoloni e cefalosporine di terza e quarta generazione utilizzate nella medicina veterinaria soddisfano i criteri di valutazione dei rischi richiesti. Ciò significa che da un lato sono molto importanti per la salute pubblica, in quanto per determinate malattie infettive umane rappresentano l’unica possibilità di trattamento, o una delle poche, e dall’altro sono importanti nella trasmissione di geni resistenti di origine non umana.

Per mantenere l’efficacia di queste sostanze attive è fondamentale non impiegarle come antibiotici per il trattamento iniziale, bensì come cosiddetti antibiotici di seconda linea, solo dopo una diagnosi sicura. La possibilità di dispensare per la scorta queste classi di sostanze attive ai detentori di animali contraddirebbe il principio del corretto impiego degli antibiotici.

A essere interessate sono soprattutto le seguenti forme farmaceutiche: premiscele medicamentose, pomate intramammarie (siringhe intramammarie) e iniettabili. Esse comprendono circa 50 dei circa 700 preparati omologati complessivi. Malgrado l’introduzione dell’allegato 5 (sostanze antimicrobiche critiche non dispensabili come scorta) l’approvvigionamento dei detentori di animali da reddito con medicamenti di scorta per le terapie standard è garantito.

L’impiego di sostanze attive antimicrobiche critiche di cui all’allegato 5 presuppone una ragionevole diagnostica veterinaria.

Entrata in vigore delle disposizioni sul modulo ufficiale elettronico della ricetta

Siccome per il momento non è ancora chiaro quando il modulo ufficiale elettronico della ricetta sarà disponibile, le rispettive modifiche entreranno in vigore con un ritardo di sei mesi rispetto all’entrata in vigore delle presenti modifiche dell’ordinanza. Sono interessati l’articolo 16, l’articolo 17 capoverso 1, l’articolo 35 capoverso 1 lettera b nonché l’articolo 36 capoverso 1.