Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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maggiormente i veterinari di animali da reddito nei confronti dei loro obblighi come RT e devono essere sostenuti nell’assolvimento dei compiti.
Tenuto conto delle ingenti quantità di sostanze antibiotiche vendute sotto forma di PM
per somministrazione orale (cfr. capitolo 1.2.1) e della loro importanza per la salute pubblica è importante che siano prescritte e utilizzate in maniera corretta. Per questo motivo i FM e le PM per la terapia di gruppo per via orale devono poter essere prescritti esclusivamente da specialisti appositamente formati, ossia da persone con una formazione di RT.
Risulta necessaria un’ottimizzazione generalizzata dell’utilizzazione corretta di FM e PM,
per fare in modo che le aziende agricole, nei cui impianti tecnici sono aggiunte PM ai foraggi o che somministrano FM, verifichino la funzionalità e l’igiene degli impianti tecnici prima di ogni somministrazione di PM o FM.
1.2.4) Modulo ufficiale della ricetta
Il veterinario che prescrive una premiscela di medicamenti o un foraggio medicinale per
una terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo ufficiale della ricetta
dell’USAV (art. 16 OMVet). Già secondo l’OMVet vigente l’USAV può mettere a disposizione il modulo in formato elettronico (art. 16 cpv. 4). Sulla base della raccomandazione formulata nella valutazione (vedi la nota 4) l’impiego del modulo ufficiale elettronico della ricetta deve essere ora obbligatorio per tutti i veterinari. Anche l’istruzione per l’uso per la terapia di gruppo per via orale va ancora riportata su questo modulo elettronico.
Il modulo elettronico della ricetta ha lo scopo di semplificare i controlli da parte dei veterinari cantonali, facilitare ai veterinari la compilazione e il calcolo delle dosi e aiutare i detentori di animali da reddito a tenere il giornale dei trattamenti, grazie alla migliore leggibilità delle istruzioni per l’uso. Una versione elettronica delle prescrizioni e delle istruzioni per l’uso di FM e PM crea da un lato una banca dati per i controlli delle aziende di animali da reddito basati sul rischio e dall’altro potrebbe servire come base per una collezione e valutazione centrale dei dati sul consumo di antibiotici.
1.2.5) Obblighi di tenere un registro
Secondo l’articolo 28 i detentori di animali da reddito hanno l’obbligo di tenere un gior-
nale dei trattamenti. I detentori di animali da reddito provvedono affinché tutte le indicazioni richieste sui medicamenti veterinari soggetti all’obbligo di registrazione secondo l’articolo 26 siano registrate nel giornale dei trattamenti (art. 28 cpv. 1 OMVet). A tal fine i veterinari devono mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito tutte le informazioni necessarie. Secondo la valutazione e i riscontri dei veterinari cantonali i veterinari lo farebbero in misura insufficiente.
1.2.6) Sostanze attive della medicina veterinaria
Nel campo delle sostanze attive autorizzate per gli animali da reddito esistono alcune divergenze tra la normativa svizzera e quella europea. Per eliminare queste divergenze occorre