Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine

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3) Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e terzi

Confederazione

L’introduzione del modulo elettronico della ricetta interessa l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). I costi aggiuntivi correlati saranno a carico dell’USAV nell’ambito delle risorse disponibili.

Gli oneri aggiuntivi derivanti dalla formazione supplementare intensiva e dai corsi di perfezionamento periodici da parte dell’USAV (valutazione e approvazione dei contenuti dei corsi) saranno sostenuti dall’USAV nell’ambito delle risorse disponibili.

Industria farmaceutica

In seguito al recepimento del regolamento (UE) n. 122/2013 (il cosiddetto «elenco per gli equidi») la sostanza attiva fenilbutazone non può più essere impiegata su equidi destinati alla produzione di derrate alimentari. Le informazioni tecniche su tutti i preparati a base di fenilbutazone omologati devono quindi essere adeguate alle modifiche dell’articolo 12 capoverso 2bis. Siccome questi preparati non potranno più essere utilizzati per gli equidi considerati animali da reddito si registrerà una corrispondente riduzione delle vendite.

Cantoni

L’introduzione del modulo elettronico della ricetta dovrebbe promuovere e facilitare

l’esecuzione nel modo seguente: miglioramento della possibilità di verifica, semplificazione della valutabilità e messa a disposizione più rapida dei moduli.

Sulla base della disposizione di cui all’allegato I numero 2 capoverso 1bisi Cantoni avranno il compito di determinare il rischio per le visite all’azienda nell’ambito della convenzione Mvet con una frequenza che va da una volta a quattro volte all’anno. Le aziende devono essere suddivise dai Cantoni in base al rischio e secondo la convenzione Mvet il veterinario competente dovrebbe ispezionarle con una frequenza di una-quattro volte all’anno. Questa suddivisione porta a un certo onere supplementare. L’impiego di risorse per l’attività di controllo rimane sostanzialmente invariato, ma deve avvenire in modo più mirato e migliorare dunque l’efficienza.

Con l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione per le convenzioni Mvet (art. 10), si devono comunicare all’ufficio veterinario competente tutte le convenzioni già esistenti e le nuove convenzioni stipulate dall’entrata in vigore della presente revisione dell’ordinanza. Dato che gli appositi sistemi EDP sono diffusi su vasta scala in tutto il settore veterinario e che le convenzioni Mvet possono essere trasmesse elettronicamente agli uffici veterinari cantonali,

l’onere da parte di uffici veterinari e veterinari risulta contenuto.

Veterinari

L’introduzione del modulo elettronico della ricetta è vantaggiosa per i veterinari, poiché facilita la compilazione dei moduli attraverso le informazioni disponibili in formato elettronico riguardo al dosaggio e all’utilizzo dei medicamenti e riduce le possibilità di errore.

Le istruzioni per l’uso destinati ai detentori di animali da reddito possono essere stampate e non devono più essere compilate a mano. Ciò dovrebbe semplificare l’attività quotidiana dei veterinari e, al contempo, contribuire ad aumentare la sicurezza dell’uso.

Secondo i nuovi articoli 10a e 10b, tutti i veterinari che assistono animali da reddito e stipula-