Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

no convenzioni Mvet con detentori di animali da reddito sono tenuti ad assolvere una formazione supplementare di un giorno, le cui nozioni devono essere rinfrescate ogni tre anni nel quadro di un perfezionamento della durata di un giorno. È necessario un impegno ulteriore solo per i veterinari che non hanno seguito la formazione di RT.

Per il fatto che permettono di acquisire punti di formazione, questi corsi supplementari di formazione e di perfezionamento potrebbero essere svolti nel quadro delle correnti offerte di aggiornamento. Considerata l’importanza di questo aspetto per la sanità pubblica, questo ulteriore onere appare giustificato.

Per i veterinari che prescrivono PM e FM cambia solamente la frequenza dei corsi da ripetere, ovvero ogni tre anni (mentre in precedenza ogni 5 anni).

Per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione per la convenzione Mvet si rinvia al paragrafo sui Cantoni.

Oltre alle sostanze attive della lista a dell’allegato 2, i veterinari che praticano in studi per cavalli dispongono ora anche delle sostanze attive della lista del regolamento (UE) n. 122/2013 (la cosiddetta lista positiva per gli equidi) per il trattamento di equidi destinati alla produzione di derrate alimentari.

In questa lista manca il fenilbutazone; di conseguenza in futuro questa sostanza attiva non sarà più ammessa nell’ambito della macellazione di determinati equidi.

Concretamente l’introduzione dell’allegato 5 (sostanze antimicrobiche critiche non dispensabili come scorta) significa che la gamma di preparati che possono essere dispensati come scorta si riduce (circa 50 preparati). I preparati per la terapia standard potranno però continuare a essere dispensati come scorta e utilizzati dai detentori di animali da reddito stessi. In casi di malattia gravi è comunque opportuna un’assistenza veterinaria e i veterinari potranno continuare a utilizzare queste sostanze attive critiche.

Detentori di animali da reddito (agricoltura)

L’introduzione del modulo elettronico della ricetta è vantaggiosa per i detentori di animali da reddito poiché migliora la leggibilità e la chiarezza della documentazione. In questo modo si può gestire più facilmente il giornale dei trattamenti e rispettare le scadenze.

L’obbligo di verifica della funzionalità e dell’igiene degli impianti tecnici propri all’azienda prima di ogni somministrazione di PM o di FM comporta un minimo dispendio di tempo aggiuntivo.

La limitazione della quantità di medicamenti contenenti antibiotici dispensati per la scorta permette ai detentori di animali da reddito, come in precedenza, di mantenere un effettivo adeguato di Mvet comprovati per uso terapeutico. Il trattamento di animali malati non viene invece limitato. Per quanto riguarda l’uso profilattico di Mvet con sostanze attive antibiotiche, i detentori di animali da reddito sono tenuti a sviluppare soluzioni per il miglioramento della salute degli animali in collaborazione con i veterinari dell’effettivo e a finalizzare la gestione della propria azienda alle buone condizioni di salute degli animali.

Con l’introduzione dell’allegato 5 (sostanze antimicrobiche critiche non dispensabili come scorta) le sostanze antimicrobiche critiche ivi menzionate potranno continuare a essere impiegate per trattare le malattie corrispondenti se diagnosticate da un veterinario, ma non po-