Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
L’autorità competente è tenuta a trattare confidenzialmente tutti i dati raccolti in virtù
dell’OMVet e a favore della cui segretezza vi è un interesse preponderante degno di protezione (art. 62 cpv. 1 LATer2). I dati possono essere pubblicati solo in forma anonima (art. 36 cpv. 4 OMVet).
Art. 17 cpv. 1
Il modulo ufficiale della ricetta finora esistente in forma cartacea viene sostituito da un modulo elettronico. Le altre disposizioni restano immutate.
Art. 19 lettera e
I requisiti posti all’azienda per l’aggiunta e la somministrazione di FM e PM, definiti
nell’articolo 19, devono essere completati (nuova lett. e). Il responsabile dell’azienda agricola deve garantire la funzionalità e l’igiene degli impianti tecnici dell’azienda per la somministrazione di FM e PM, prima di ogni somministrazione. Se per esempio dopo l’ultimo trattamento non avviene una pulizia accurata e per questo motivo vi sono dunque ancora tracce di sostanze dell’ultimo utilizzo, la miscela da somministrare è contaminata da questi resti e gli animali assumono involontariamente sostanze non controllate. Da un lato vi è dunque il rischio che siano presenti residui indesiderati negli alimenti di origine animale e, dall’altro, a causa di un sottodosaggio, piccoli residui nel pastone possono favorire la comparsa di resistenze agli antibiotici.
La funzionalità ottimale dell’impianto garantisce che la PM sia miscelata in egual misura nel pastone. In caso contrario, si ottiene un prodotto non omogeneo: taluni animali ricevono dunque una quantità eccessiva di sostanze e altri una quantità insufficiente. Se si tratta di sostanze antibiotiche si favorisce ancora una volta la comparsa di resistenze (cfr. sopra). Per questo motivo la corretta funzionalità e l’accurata igiene degli impianti tecnici sono assolutamente essenziali per garantire l’utilizzazione corretta di FM e PM.
L’azienda agricola garantisce la funzionalità dell’impianto sottoponendolo periodicamente alla manutenzione professionale di tecnici meccanici.
Art. 20 Compiti del responsabile tecnico
Capoversi 1, 2 e 3: il RT esercita una sorveglianza tecnica diretta nel settore dell’azienda attribuitogli per contratto (art. 19 lett. a OMVet). In questo contratto sono definite le specie animali e dunque il settore dell’azienda.
Oltre ad assicurare il corretto impiego dei medicamenti e la responsabilità per la qualità e la corretta somministrazione dei FM fabbricati e somministrati in azienda, deve sorvegliare periodicamente e garantire la funzionalità e l’igiene degli impianti tecnici propri all’azienda, in modo tale che i detentori di animali da reddito li puliscano correttamente e provvedano alla manutenzione. Come complemento all’articolo 19 lettera e, si può così procedere a un controllo approfondito dell’impianto in questione.
La sorveglianza periodica della funzionalità e dell’igiene degli impianti tecnici propri
all’azienda rientra già attualmente nei compiti del RT, anche se per chiarezza questo compito deve essere menzionato esplicitamente nell’ordinanza. I veterinari non devono tuttavia sostituire i tecnici meccanici, bensì verificare gli elementi principali della macchina per
l’utilizzazione corretta dei Mvet, soprattutto i punti di controllo critici. Nell’ambito delle loro competenze per un’utilizzazione corretta di FM e PM (e Mvet), i veterinari devono essere re-